Residenze Sanitarie Assistenziali. La Regione Toscana viola Costituzione e legge. Interrogazione
27 Gennaio 2009
 

Le prestazioni di degenza in residenze sanitarie assistenziali (Rsa) per handicappati/disabili gravi non autosufficienti e ultrasessantacinquenni non autosufficienti rientrano fra i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza. Il pagamento delle rette è ripartito per il 50% (70% per disabili/handicappati) a carico del S.S.N. e per il restante 50% (30% per disabili/handicappati) a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente sulla base della situazione economica dello stesso.

La Regione Toscana ha emanato una Legge regionale che, per legittimare i regolamenti di alcuni Comuni toscani, contravviene alla legge nazionale: la quota di compartecipazione dell'ultrasessantacinquenne è calcolata anche sulla situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Questo nonostante:

- grazie ad alcuni utenti che si erano rivolti all'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), il Tar della Toscana abbia obbligato (sentenza 2535/08) il Comune di Firenze a conformarsi alla legge nazionale e a richiedere un contributo economico proporzionato al reddito personale e basta;

- parere contrario del Difensore civico della Toscana.

La Regione Toscana ha motivato questa legge sostenendo che questa assistenza farebbe parte dei LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale, materia di esclusiva competenza regionale) e non dei LEA (livelli essenziali di assistenza): sarebbero cioè prestazioni di mera assistenza sociale e non socio-sanitaria.

Ma sono numerose le leggi nazionali che dicono il contrario. E anche i LIVEAS così applicati sarebbero in contraddizione col Titolo V della Costituzione che attribuisce in via esclusiva allo Stato la potestà normativa in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: al legislatore nazionale spetta l'individuazione dei LIVEAS, in via di legislazione esclusiva, mentre alle regioni spettano le modalità organizzative, gli standard da adottare per raggiungere l'obiettivo della garanzia delle prestazioni.

Merita inoltre sottolineare che vi sono regioni "virtuose" (se virtuoso può definirsi chi applica la legge) come le Marche e il Piemonte, che rispettano le leggi ed hanno emanato in materia una normativa che commisura la quota a carico dell'utente sulla base del suo solo reddito.

La situazione si sta facendo molto critica e dispendiosa per le amministrazioni locali e per gli utenti perché l'Aduc, sulla scia delle ragioni ottenute con la sentenza del Tar Toscana contro il Comune di Firenze, sta promuovendo in tutta Italia altrettanti ricorsi contro i Comuni con medesima normativa.

Per questo, col senatore Marco Perduca, ho presentato una interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se intenda questione di legittimità costituzionale degli specifici articoli di questa legge regionale Toscana, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica italiana che conferisce al Governo tale potere da esercitarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge (9 dicembre 2008).

 

Donatella Poretti

 

 

Qui il testo completo dell'interrogazione


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