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ICI: tassa sulla laicità delle imprese!
05 Ottobre 2005
 

Il decreto legge n. 163 del 17 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2005, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture", prevede, all'art. 6, l'esenzione dall'Ici per gli immobili utilizzati «per le attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto». In altri termini, grazie a questo decreto passato in sordina nel caldo ferragostano, se finora l'Ici non doveva essere corrisposta per chiese, monasteri, conventi, oratori, ora verrebbero esentate anche scuole private, case di cura, ristoranti, foresterie e ostelli vari di proprietà di enti ecclesiastici.

Mentre sinora i beni ecclesiastici sono stati esentati dall'Ici solo se finalizzati ad attività di culto, adesso basta che un bene sia semplicemente ed esclusivamente di proprietà ecclesiastica per non sottostare al pagamento dell'imposta. La norma avrebbe valore retroattivo: vuol dire che tutti i Comuni dovranno restituire l'ICI ricevuta dal 1993. Alla Chiesa basterà inoltrare una semplice domanda di rimborso. L'esenzione costituisce un danno per le casse dei comuni quantificato dall'Anci in circa 200-300 milioni di euro. Il valore retroattivo della norma rischierebbe di prosciugare ulteriormente le già esangui casse dei Comuni.

Ma non tutto è perduto: la commissione Bilancio del Senato ha espresso recentemente parere contrario all'articolo 6 del decreto Infrastrutture, poiché non è prevista «alcuna copertura finanziaria». Poiché è tempo di Legge finanziaria, e sarà una finanziaria di tagli e sacrifici, abbiamo ancora la speranza che dell’articolo 6 non se ne faccia nulla e che ai Comuni non tocchi impoverire ulteriormente alcuni servizi già assai trascurati quali la gestione degli edifici scolastici e il trasporto alunni!

Giancarlo Sensalari

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