Diario di bordo
Annagloria Del Piano. Italia: maglia nera per la giustizia 
Sette anni per la ragionevole durata della procedura fallimentare
21 Luglio 2014
 

Sappiamo da tempo che il nostro Paese è maglia nera tra gli Stati dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la durata del processo civile: nel 2010 ci sono voluti in media 564 giorni per il primo grado, contro i 240 giorni della media Ocse e i 107 giorni del Giappone, che ha invece la giustizia civile più veloce del mondo.

Mentre la media nei Paesi dell’Ocse per la conclusione di un procedimento nei tre gradi di giudizio è di 788 giorni, con un minimo di 368 in Svizzera, in Italia il massimo raggiunge addirittura gli 8 anni!

Questo nonostante si tratti di due Paesi, evidenzia l’Ocse, che destinano al sistema giudiziario la stessa quota di Pil, lo 0,2%.

La durata record dei processi non dipenderebbe da scarsi investimenti nel comparto Giustizia, bensì da vera e propria inefficienza. Le risorse a disposizione sono infatti pari a quelle dei paese capofila in materia di efficienza dei tempi dei processi.

Nel 2001 la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha inflitto al nostro Paese ben 24 sentenze di condanna per la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, firmata a Roma il 4 novembre 1950. L'art. 6 della Convenzione, nel sancire il diritto ad un processo equo, stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole». Di fronte, quindi, ai lunghissimi tempi che caratterizzano i processi celebrati nel nostro Paese, difficilmente si può sostenere che venga garantito il rispetto del principio del “termine ragionevole”. Nelle ultime sentenze di condanna, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il “sovraccarico cronico” dei tribunali italiani non può essere addotto quale sufficiente giustificazione dei ritardi, dal momento che ogni Paese che sottoscriva la Convenzione europea è tenuto a rispettare pienamente i principi in essa contenuti.

Anche le procedure fallimentari non sfuggono a questa situazione, anzi…

La loro durata spesso decennale rappresenta uno dei maggiori problemi cui si trovano di fronte le aziende del nostro Paese, tanto più evidente oggi, in questo periodo di forte crisi economica.

A titolo di esempio, ecco quanto riportato da Sergio Rizzo, cronista del Corriere della Sera nel suo saggio La Cricca/Rizzoli editore: il caso allucinante del Fallimento Semeraro, presso il Tribunale di Taranto: un fallimento che ha fatto recuperare in totale, ai valori di oggi, poco più di 188.000 euro, di cui più di un terzo volatilizzato in spese legali: 70.000 euro, di cui 50.000 solo per gli avvocati. Una procedura fallimentare durata dal 1962 al 2008, 46 anni! Per la quale, alla lettura finale della sentenza, non erano neppure presenti i protagonisti: il fallito, deceduto e i creditori introvabili!

A fronte di questa difficile e cronica situazione di scarsa garanzia, nel 2001 è stata varata in Italia la legge Pinto (N. 89/2001), con cui si è inteso dare attuazione nell’ambito italiano all’articolo 6 della Convenzione europea, come fa anche la Convenzione stessa all’articolo 41, tutelando il diritto di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza all’irragionevole durata del processo e mirando all’ottenimento in suo favore di un’equa riparazione. Importante è sottolineare che, per periodo ragionevole, si intende un periodo fissato in sei anni, calcolato considerando i tre anni necessari per il procedimento di primo grado, più i due anni del secondo e un ulteriore anno in Cassazione.

Nel caso delle procedure fallimentari gli anni diventano sette, come stabilito nella sentenza 24360 del 2009, sentenza che sancisce inoltre l’applicabilità della Legge Pinto anche a tali procedure.

In sostanza a fronte di ogni anno in cui il processo – sia esso penale, civile o amministrativo – abbia oltrepassato la sua equa durata, può richiedersi l’indennizzo di una cifra tra i mille e i duemila euro. La domanda di risarcimento può essere presentata dagli interessati indipendentemente dall'esito della causa, in quanto presuppone un danno anche per la parte che perde, derivante proprio dall’eccessivo protrarsi del processo. (Se invece si presenta ricorso al termine del processo, non devono essere trascorsi più di sei mesi dal passaggio in giudicato dell’atto).

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13 giugno 2011, n. 12936, ha dettato legge in tal senso.

Il caso riguardava una procedura di fallimento che aveva visto trascorrere ben 17 anni tra l'istanza di fallimento e l'udienza fissata per il piano di riparto. Secondo i giudici territoriali tale lasso temporale non era sufficiente per chiedere l'equo indennizzo per violazione della ragionevole durata ai sensi della legge Pinto, in quanto veniva da essi ravvisato che il tempo trascorso non si potesse imputare all'inerzia del sistema giudiziario, ma fosse dovuto alla necessità di tentare di realizzare, dalla procedura, il maggior attivo possibile.

Diverse, invece, le conclusioni dei giudici di legittimità, per i quali il giudizio ha richiesto un esame preciso delle singole fasi e dei procedimenti in cui la procedura si è articolata, al fine di appurare eventuali, superflue dilazioni o periodi di stallo non determinati da esigenze specifiche e concrete, tenendo conto del numero dei soggetti falliti e dei creditori, delle questioni inerenti la verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie susseguite al fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare etc.

Alla fine la Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente.

L’esistenza della legge Pinto dovrebbe perlomeno fungere da deterrente per un sistema giudiziario troppe volte dimentico delle esigenze dei normali cittadini e di quanto possano essere gravi e diffuse le conseguenze di un diritto alla giustizia che, se non negato, appare però diluito in uno spazio temporale eccessivo, foriero di danni non solo economici per tante parti in causa, con dispendio finanziario per i tribunali, sempre più intasati, e per tutti i contribuenti.

Già nel 2007 l’ex Presidente della Cassazione Nicastro affermava che “se lo Stato dovesse risarcire tutti i danneggiati dall’irragionevole durata dei processi non basterebbero tre Finanziarie”!

 

Annagloria Del Piano

(da 'l Gazetin, giugno-luglio 2014
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