Diario di bordo
Radicalweb. La Legge Fini-Giova­nar­di č incosti­tu­zio­na­le: ecco cosa cambierā 
La sentenza della Corte Costituzionale attua il referendum radicale del '93 sulla droga
12 Febbraio 2014
 

È notizia odierna la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la legge Fini-Giovanardi nella parte in cui equiparava le cosiddette droghe leggere (derivati dai cannabinoidi) a quelle pesanti: Radicalweb.it prova a chiarire in che modo cambierà la situazione per migliaia di cittadini sottoposti oggi a processo per il possesso di marijuana e hashish.

La legge che porta il nome dell’ex Presidente della Camera e dell’ex UDC, in vigore fino a ieri, prevedeva una pena da 6 a 20 anni per il possesso di sostanze stupefacenti in una quantità superiore a quella prevista “per uso personale”, valutata sulla base di una tabella riportante le dosi medie giornaliere consumabili senza incorrere in alcuna fattispecie di reato.

Il possesso di 50 grammi di marijuana o 2 kilogrammi di cocaina, in buona sostanza, andava inconcepibilmente a costituire la medesima ipotesi di reato, quella di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 come modificato dalla Fini-Giovanardi.

La dichiarazione di incostituzionalità da parte della Consulta, invece, comporterà il ritorno alle disposizioni della Jervolino-Vassalli, che era stata corretta dal Referendum radicale del 1993, e che distingueva le droghe in sei classi:

Nella tabella I erano ricomprese:
a) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
c) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
h) le preparazioni contenenti le sostanze precedenti.
Nella tabella tabella II erano indicate:
a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste alla lettera nel numero f della tabella I;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera a).
Nella Tabella III erano ricomprese:
a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d’impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera a).
Nella tabella IV rientravano:
a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera a).
Nella tabella V erano indicate:
a) le preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.
Nella Tabella VI, infine, rientravano i prodotti d’azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

 

L’art. 73 del D.P.R. 309/1990 puniva «chiunque senza autorizzazione coltivava, produceva, fabbricava, estraeva, raffinava, vendeva, offriva o metteva in vendita, cedeva o riceveva, a qualsiasi titolo, distribuiva, commerciava, acquistava, trasportava, esportava, importava, procurava ad altri, inviava, passava o spediva in transito, consegnava per qualunque scopo o comunque illecitamente deteneva sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni di lire».

Inoltre, «per le sostanze psicotrope e stupefacenti di cui alle tabelle II e IV (e quindi per i cannabinoidi in particolare) dell’articolo 14, si applicavano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni».

Il comma 5 dell’art. 73 prevedeva che quando «per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti erano di lieve entità» si applicavano le pene «della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Si comprende, pertanto, come l’applicazione della legge Jervolino-Vassalli comporterà per le cosiddette droghe leggere, derivante dalla cannabis, una diminuzione della pena da 6 a 2 anni nel minimo e da 20 a 6 anni nel massimo.

Ciò che non cambierà, invece, è la soglia massima giornaliera valutata per distinguere l’ipotesi del consumo personale da quella dello spaccio: allora come oggi, infatti, la quantità lecita rimane quella di 500 milligrammi . Nulla cambierà neppure per le soglie di LSD e amfetamine.

Secondo le prime stime la dichiarazione d’incostituzionalità potrebbe comportare il ritorno alla libertà per circa 10.000 detenuti.

Continueremo a seguire la vicenda nei prossimi giorni, quindi stay tuned!

 

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