Valter Vecellio. Reato di sciacallaggio: più che nuove leggi si assicuri la certezza della pena
 
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   10-04-2009
Forse è il caso che qualcuno chiarisca che IL REATO DI SCIACALLAGGIO ESISTE GIÀ, è una tipologia specifica del furto in abitazione. C'è una chiarissima spiegazione nel blog di Luigi Castaldi (http://malvino.ilcannocchiale.it/), che mi permetto di riportare, un po' lunga ma rivelatrice:

Mi chiedo che senso abbia inserire nel nostro ordinamento il reato di «sciacallaggio», quando già c’è un reato, quello di «furto in abitazione» (art. 624bis c.p.), punito fino ad un massimo di sei anni di reclusione, che possono arrivare fino a dieci per l’aggravante dei «motivi abietti» (art. 61 c.p., comma 1). Che lo «sciacallaggio» sia da considerare un «furto in abitazione» per «motivi abietti» è già abbondantemente recepito dalla giurisprudenza come dimostra, per esempio, la legge n. 73 dell’11.4.1990 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), che fra i reati per i quali «non si applica l’amnistia» include quelli «commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi», proprio per la particolare odiosità dell’illecito penale in tali congiunture. E allora, perché inventarsi una superflua fattispecie penale?
Siamo alle solite. Finora non s’è registrato neanche un caso di «sciacallaggio» e gli unici due indiziati di qualcosa del genere hanno potuto dimostrare la loro innocenza. Dov’è l’emergenza legislativa? Il solito Silvio Berlusconi, le solite armi di distrazione di massa.


darius notorius   
 

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