Ed ora i progressisti finiani, nella loro azione volta a rappresentare sulla scena la parte del poliziotto buono, visto che dall’altra parte (la cosiddetta opposizione) tutto tace per mancanza di idee o di volontà di manifestarle o, peggio, per idee in conflitto tra loro, si sono inventati l’ora di religione islamica da affiancare nelle scuole pubbliche italiane all’ora di religione cattolica!
Tutti i giornali ne parlano, a favore o contro, alla televisione pure e anche sul web e di nuovo si affrontano chi è a favore e chi è contro.
Chi è a favore perché così si può operare utilmente per favorire l’integrazione dei mussulmani che sono in Italia, chi è contro perché bisogna blindare le cosiddette radici cristiane del nostro popolo o perché non sono ancora maturi i tempi (sic!). E, ovviamente, su questa scena appare anche il Vaticano con cardinali a favore e cardinali contrari.
Tutto ciò non è nient’altro che fumo negli occhi per nascondere ai cittadini italiani, poco attenti e un po’ confusi, quello che sta veramente accadendo!
E cosa sta accadendo?
Nella scuola pubblica italiana l’ora d’insegnamento della religione cattolica (IRC) è una materia facoltativa, se ne dovrebbe avvalere chi lo desidera, chi non se ne avvale ha la possibilità (meglio sarebbe dire avrebbe la possibilità) di 4 opzioni:
1) Le cosiddette “attività alternative” all’IRC. Se sono richieste, la scuola sarebbe tenuta ad organizzarle. Dovrebbero essere deliberate dal Collegio dei docenti e prevedere un programma e un docente apposito, oltre alla valutazione del profitto sotto forma di giudizio (escluso ovviamente dalla media dei voti). Dovrebbero essere finanziabili con i fondi della scuola. La scuola dovrebbe decidere su eventuali “attività alternative” dopo aver sentito il parere di genitori e studenti.
2) Lo studio individuale: la scuola dovrebbe individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza.
3) “Nessuna attività”: chi non frequenta l’IRC non è tenuto a dichiarare come impiegherà il suo tempo. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza anche “senza assistenza di personale docente”.
4) Non essere presente a scuola: chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l’ora di IRC. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n. 203/1989 e n. 13/1991 per le quali chi non segue l’insegnamento della religione cattolica è in uno stato di non obbligo.
Non obbligo dovrebbe significare non essere costretti a nulla contro la propria volontà. (Ad es. non si dovrebbe avvalersi dell’IRC se non lo si desidera, non si dovrebbe essere trasferiti in classi diverse dalla propria, non si dovrebbe essere costretti a stare in classe durante l’IRC, non si dovrebbe essere costretti a scegliere l’uscita dalla scuola se non è una libera scelta, non si dovrebbe essere costretti a fare un’attività alternativa se non si è liberamente scelta quell’opzione).
Tutto questo dal 1985 con l’aggiornamento del Concordato mussoliniano da parte del governo Craxi.
In tutti questi anni i poteri forti, Chiesa e politici, hanno cercato infaticabilmente di rovesciare questa situazione contrastati a fatica da chi cattolico non è e dalle esigue forze coerentemente laiche che ci sono in Italia, aiutate in questa impari battaglia dalla Costituzione della Repubblica Italiana che ancora oggi è valida, anche se a qualcuno piacerebbe metterla in stand by e forse ce la sta facendo. L’azione dei poteri forti, inizialmente con qualche difficoltà, è riuscita a creare una situazione in cui l’IRC sembrerebbe sempre più una materia curricolare non facoltativa (si pensi solamente al fatto che nelle Indicazioni Nazionali è al primo posto, davanti ad Italiano, si pensi alla lotta che l’attuale ministro Gelmini sta portando avanti per far sì che l’IRC sia valutata con i voti decimali come le altre materie, contrariamente a quanto prescrive la legge, si pensi al tentativo di attribuire crediti scolastici a chi si avvale dell’IRC, tentativo fallito grazie al TAR e si potrebbe continuare abbondantemente…) anzi qualcuno ha detto che l’IRC dovrebbe essere la cornice entro la quale fare educazione nella scuola pubblica, tanto per non fare nomi si tratta dell’attuale ministro dell’istruzione.
E da sempre l’IRC si presenta a scuola in modo particolarmente curato: lezioni garantite anche se ci fosse un solo alunno che si avvale, orari da subito organizzati, testo gratuito alle elementari, insegnanti scelti dal vescovo che fanno un concorso che ha più posti a disposizione che aspiranti (assolutamente in controtendenza con i concorsi tipicamente nazionali), insegnanti di IRC trattati con i guanti,1 programmazioni che arrivano dall’alto, ovviamente, scuole che invitano a seguire l’IRC perché altrimenti “suo figlio dovrebbe rimanere in corridoio e potrebbe essere quindi discriminato rispetto ai compagni”.
Insomma un bel SUV… E dall’altra parte, cioè per i cittadini italiani che non si avvalgono dell’IRC, cittadini con diritti costituzionali, primo fra tutti l’art. 3 che garantisce il diritto di libertà di religione e di libertà dalla religione? A piedi e che serva loro da lezione!
Per questi le cose vanno sempre peggio: se prima era possibile (non certo!) potersi avvalere delle 4 opzioni alternative oggi ciò è sempre meno certo!
Con la scusa dei tagli, le scuole, avvisano, senza porsi troppi problemi, che non è più possibile garantire le cosiddette ore di attività alternativa e quindi gli alunni, piccoli e grandi, che non seguono l’IRC si ritrovano nel marasma più totale: in corridoio, in un’altra classe che non è la loro, se va bene in biblioteca, ecc. praticamente discriminati (provate a sentire cosa prova un bambino della Scuola dell’Infanzia o delle Elementari, ma anche delle Medie, costretto ad uscire dalla sua classe e allontanato dai suoi compagni) e questo accade nella scuola pubblica, l’istituzione alla quale la Costituzione affida la formazione del cittadino, la scuola nella quale oggi ci dovrebbe essere quella fantomatica materia chiamata Cittadinanza e Costituzione, tanto sbandierata dal ministero, bell’esempio di coerenza!
Facciamola breve, a noi pare sempre più evidente la volontà di disconoscere diritti fondamentali di cittadini italiani e di imporre a tutti un pensiero omologato.
Altro che proporre di attuare, in modo apparentemente democratico, l’ora di religione islamica per i mussulmani nelle scuole pubbliche, non potendo negare sic et simpliciter quello che la legge permette, hanno ancora qualche remora, stanno operando per coprire quello che avviene in realtà e cioè uno scippo dei diritti a cittadini italiani che la pensano diversamente, alla faccia dell’art. 3!
E l’ora di religione islamica?
Non la faranno mai, ma sollevando il polverone sperano di creare una situazione che alla fine riuscirà a rafforzare ancor di più la presenza della Chiesa cattolica nella scuola pubblica nascondendo la verità, quella orwelliana, in Italia ci sono cittadini più cittadini degli altri, i cattolici, ultimi i nuovi “ebrei” da guardare con sufficienza ed un certo fastidio: coloro che chiedono semplicemente che il valore supremo della laicità,2 come l’ha definito la Corte Costituzionale, sia reale e concreto in questo paese.
Il giorno 30 ottobre 2009 alcuni rappresentanti di Scuola e Diritti saranno ricevuti dal Dirigente Scolastico Provinciale, porteranno le perplessità dei soci dell’associazione su ciò che sta accadendo, anche nella nostra provincia.
a cura della segreteria di Scuola e Diritti
(per 'l Gazetin, novembre 2009)
1 Perché sono privilegiati gli insegnanti di religione:
1) perché quando sono passati da precari a insegnanti di ruolo è stata loro ricostruita la carriera sulla base dell'ultima posizione stipendiale e «degli eventuali retributivi ad personam in godimento nella posizione pre-ruolo», cosa mai successa a nessun precario nella storia della scuola italiana;
2) perché prima che istituissero il concorso sono stati per decenni i soli ad avere un incremento biennale sullo stipendio pari al 2,50%, per gli anni di incarico annuale su nomina dell'ordinario diocesano, e se lo sono ritrovato computato interamente una volta diventati stabili;
3) perché quelli che sono ancora precari quell'incremento biennale ce l'hanno comunque, alla faccia degli altri precari;
4) perché nonostante l’IRC sia una materia facoltativa, possono essere nominati presidenti di commissione d'esame del primo ciclo (con relativo trattamento economico);
5) perché se anche la curia ritirasse loro l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, quelli che sono di ruolo possono passare ad insegnare altre materie e superare in punteggio colleghi entrati con regolare concorso (a chi altro mai succede di perdere cattedra e poter accedere a quella di un'altra materia senza passare dal concorso?);
6) perché - a pari condizioni di preparazione e titoli - un non credente, un divorziato risposato, un genitore single o un appartenente ad altra religione non può insegnare l’IRC, una discriminazione completamente anticostituzionale.
2 I principi presenti nelle sentenze (n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992) che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione si possono così sintetizzare:
• «i principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi»;
• la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta costituzionale;
• il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
• la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano;
• l’insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori (artt. 19 e 30 della Costituzione);
• la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. «La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione»;
• «lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale».