Domenica , 22 Dicembre 2024
VIGNETTA della SETTIMANA
Esercente l'attività editoriale
Realizzazione ed housing
BLOG
MACROLIBRARSI.IT
RICERCA
SU TUTTO IL SITO
TellusFolio > Diario di bordo
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Delicious
Clandestinità. Un reato criminogeno che deve essere eliminato dall'ordinamento 
Un contributo alla Corte Costituzionale
14 Ottobre 2009
 

A seguire un nostro contributo alla Corte Costituzionale perché', dopo i distinguo tra l'uso del reato di clandestinità come aggravante e il reato in sé, faccia partire l'analisi di quei ricorsi che rimettono in discussione che la clandestinità debba essere considerato un reato penale.

Il contributo è di Emmanuela Bertucci, legale Aduc e responsabile di Aduc-Immigrazione.

 

 

Il reato di clandestinità, a pochi mesi dalla sua introduzione, inizia a “scricchiolare”. La Corte Costituzionale è stata infatti già chiamata a verificare se la sua introduzione sia irragionevole e discriminatoria.

La funzione di questo reato è deterrente, finalizzata a scoraggiare l'ingresso clandestino, nonché ad ottenere l'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano. Può un simile fine essere ottenuto introducendo un reato? Quando un comportamento può (e deve) essere punito con una sanzione penale?

Consideriamo in primo luogo che, secondo un principio di diritto penale, è meritevole di sanzione quel comportamento che offende un bene giuridico tutelato dalla Costituzione. Esistono, ad esempio, i reati contro la persona (violenza, minaccia, omicidio, lesioni, ecc.) e i reati contro il patrimonio (furto, rapina, truffa, ecc.); in questi casi i beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità psico-fisica della persona e dei propri beni, che poi a loro volta sono oggetto di tutela costituzionale. Quale sarebbe il bene giuridico di rilevanza costituzionale per tutelare il quale è stato introdotto il reato di clandestinità?

Se lo chiedono anche i giudici e i pubblici ministeri che hanno richiesto e sollevato la questione di costituzionalità. Dalla lettura della legge, il bene giuridico tutelato consiste nella tutela della sicurezza pubblica. Ma un irregolare non è per definizione socialmente pericoloso. Ci sono irregolari che tali rimangono per anni e che vivono onestamente, lavorano (a nero, a vantaggio dei datori di lavoro) e rispettano le leggi; ci sono stranieri regolari che per qualsiasi motivo perdono il permesso di soggiorno e si ritrovano immediatamente autori di un reato; ci sono turisti o altri “soggiornanti di breve periodo” che, per contingenze della vita, rimangono in Italia anche un solo giorno oltre la scadenza del visto, e sono automaticamente perseguibili. E la norma non comprende alcun “giustificato motivo” che esima dalla commissione del reato. Come chiaramente evidenzia il giudice di pace di Torino che ha sollevato l'eccezione di costituzionalità, i casi appena citati sono ben diversi dalla situazione di chi, entrato clandestinamente in Italia, vive di attività criminosa; eppure tutte le situazioni citate sono punite allo stesso titolo, e con le stesse sanzioni.

Altro principio cardine del nostro ordinamento è che la tutela penale di un bene giuridico, mediante l'introduzione di un reato, sia giustificata solo come extrema ratio, cioè quando tutti i rimedi “minori” sono stati ritenuti inidonei allo scopo.

Posto che il fine di questa norma è ottenere l'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano (tanto che se lo straniero se ne va -spontaneamente o coattivamente- prima della conclusione del processo, quest'ultimo si chiude senza condanna), la norma è perfettamente inutile perché le leggi italiane già prevedono l'espulsione coattiva dello straniero irregolare, che però non viene attuata per mancanza di fondi o di personale.

Ancora, la struttura di un reato deve prevedere la consapevolezza, colposa o dolosa, della propria condotta criminale; condotta che «consiste in una azione (o una omissione) che sia riconducibile al soggetto consapevole. Ma il reato di clandestinità non punisce una “condotta” quanto invece una “condizione”, di uno status nel quale, peraltro, versano moltissime persone; condizione costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso e alla successiva permanenza nel territorio dello Stato, che è poi la condizione tipica del migrante economico e, dunque, anche una condizione sociale, cioè propria di una categoria di persone.

Una situazione [...] difficilmente riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero migrante, essendo costui costretto, di regola, a fuggire dal proprio Stato di appartenenza per ragioni di sopravvivenza e a subire la sottrazione dei propri documenti (ove esistenti) da parte delle compagini criminali che organizzano i viaggi della speranza e si 'prendono cura' di lui nel luogo di destinazione?» (richiesta del PM presso il tribunale di Torino del 15 settembre 2009).

Sarà ora la Corte Costituzionale a misurare sul metro della Carta fondamentale -che tutela dalla discriminazione e dalla disparità di trattamento, proclama la dignità umana, la ragionevolezza e proporzionalità degli interventi legislativi- il reato di clandestinità. Reato figlio del fallimento dell'amministrazione pubblica nell'organizzazione economica e logistica delle espulsioni coattive; e padre, a sua volta, di un sistema criminale e criminogeno di sfruttamento delle situazioni di clandestinità.

L'introduzione di questo reato non rafforza la “sicurezza dei cittadini” (rigorosamente italiani), ma le organizzazioni criminali che sulla condizione di irregolarità ci lucrano illegalmente, forti del fatto che la propria vittima non potrà mai rivolgersi alle forze dell'ordine per sporgere una denuncia. Si pensi alla recente regolarizzazione delle colf e alle truffe organizzate in diverse aree di Italia sulle quali le Procure della Repubblica stanno indagando: moltissimi stranieri hanno pagato a fantomatiche agenzie circa 6.000,00 euro per la regolarizzazione da parte di un datore di lavoro inesistente, e proprio perché questo datore di lavoro non esiste non otterranno il permesso di soggiorno, dunque rimarranno clandestini e se volessero denunciare l'accaduto dovrebbero inevitabilmente “autodenunciarsi” per immigrazione clandestina.


Emmanuela Bertucci, legale Aduc


Articoli correlati

  I fatti di Rosarno... Domani ad Ancona col sindaco Gramillano e microfono aperto
  Gigi Fioravanti. Quegli stessi
  Maria G. Di Rienzo. Donne migranti invisibili
  Immigrazione: continua e si estende lo sciopero della fame per i tempi dei permessi di soggiorno
  Martina Simonini. Vaccino antinfluenzale
  Attilio Doni. Ai cristiani che vogliono il crocifisso nelle aule scolastiche o sulla bandiera
  Considerazioni su Rosarno e altro
  Peppe Sini. Quattro tranci di vite tranciate. Un racconto di Natale dal vero
  Rosario Amico Roxas. “Avvenire”: il reato di clandestinità è uno strumento persecutorio
  Marco Di Lello. Immigrazione: “Strage figlia della legge, torni dalle ferie la coscienza dei parlamentari”
  Gino Songini. L'amico Pàvel e un freddo Natale
  Enrico Peyretti. Vedo che il problema è grande e grave...
  Enrico Peyretti. Come la Germania anni ‘30
  Alberto Figliolia. Sicurezza e immigrazione
  Rosario Amico Roxas. 21 novembre 2009: Lettera aperta al sig. Papa
  Movimento Nonviolento di Brescia. “Siamo sulla stessa barca”
  Niccolò Bulanti. Due, tre, molte Rosarno
  Vincenzo Donvito. Immigrazione. Chi paga? Ovviamente i più deboli!!
  'Legge sicurezza'. Provvedimento criminogeno e criminale. Le prove in due storie drammatiche
  Carlo Forin. Il porcile
  Gianni Somigli. La politica sotto al letto
  “Esclusi a norma di legge”. A Morbegno si discute del “decreto sicurezza”
  Mao Valpiana. Un gravissimo atto di discriminazione contro i Rom a Verona
  Stalking e decreto sicurezza: aggravanti solo per gli ex mariti ed ex fidanzati. E quelli attuali?
  Annamaria Rivera. Al Presidente della Repubblica
  Rosangela Pesenti. Al Presidente della Repubblica
  Ddl Sicurezza. “Onorate la Costituzione, votate senza vincolo di mandato”
  Paolo Farinella. Il parlamento clandestino dichiara illegale la clandestinità (degli immigrati)
  Pacchetto sicurezza
  Dacia Maraini. Al Presidente della Repubblica
  Evelina Savini. Al Presidente della Repubblica
  Marco Lombardi. La lotteria della sanatoria per le badanti irregolari
  Mao Valpiana. Al Presidente della Repubblica, sul “pacchetto sicurezza”
  Valter Vecellio. L’interrogazione: 34mila enti che non dovrebbero esistere
  Beati i costruttori di pace. Religiose e religiosi: “Onoriamo i poveri”
  Carlo Forin: Maroni contro l’Europa e contro i pellegrini.
  Aborto. Relazione al Parlamento del ministero della Giustizia... e quella del ministero della Salute?
 
 
 
Commenti
Lascia un commentoLeggi i commenti [ 1 commento ]
 
Indietro      Home Page
STRUMENTI
Versione stampabile
Gli articoli più letti
Invia questo articolo
INTERVENTI dei LETTORI
Un'area interamente dedicata agli interventi dei lettori
SONDAGGIO
TURCHIA NELL'UNIONE EUROPEA?

 71.0%
NO
 29.0%

  vota
  presentazione
  altri sondaggi
RICERCA nel SITO



Agende e Calendari

Archeologia e Storia

Attualità e temi sociali

Bambini e adolescenti

Bioarchitettura

CD / Musica

Cospirazionismo e misteri

Cucina e alimentazione

Discipline orientali

Esoterismo

Fate, Gnomi, Elfi, Folletti

I nostri Amici Animali

Letture

Maestri spirituali

Massaggi e Trattamenti

Migliorare se stessi

Paranormale

Patologie & Malattie

PNL

Psicologia

Religione

Rimedi Naturali

Scienza

Sessualità

Spiritualità

UFO

Vacanze Alternative

TELLUSfolio - Supplemento telematico quotidiano di Tellus
Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - ISSN 1124-1276 - R.O.C. N. 32755 LABOS Editrice
Sede legale: Via Fontana, 11 - 23017 MORBEGNO - Tel. +39 0342 610861 - C.F./P.IVA 01022920142 - REA SO-77208 privacy policy