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“Scuola e Diritti”. Quale stato, quale diritto, quale fede, quale potere?
24 Agosto 2009
 

Viviamo, si dice, in uno stato di diritto ma è necessario, spesso, ricorrere ad un tribunale amministrativo per vedere riconosciuto un diritto elementare.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 78076 del 17 luglio scorso, ha ribadito che non è legittima la partecipazione «a pieno titolo» agli scrutini da parte degli insegnanti di religione cattolica, e che sono da ritenersi illegittimi i crediti scolastici per l'ora di religione. Le motivazioni spiegano che, diversamente, si determinerebbe nelle scuole pubbliche una forma di discriminazione a danno di chi non professa la religione cattolica, professa altre confessioni o nessuna e non si vede assicurata analoga possibilità di credito formativo. 

Il TAR ha quindi accolto due ricorsi proposti dalla Consulta romana per la laicità delle Istituzioni, insieme a diverse confessioni religiose non cattoliche ed a numerose associazioni tra le quali l'associazione Per la scuola della Repubblica,* per l'annullamento delle ordinanze ministeriali emanate dall'allora ministro dell'Istruzione Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008. In tali ordinanze il ministero prevedeva la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico e, di conseguenza, la presenza agli scrutini degli insegnanti di religione cattolica.

La Consulta romana per la laicità delle istituzioni, nel dare la notizia, ha sottolineato come il Tar abbia affermato che «l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica». Questa sentenza è importante non solo perché dà una concreta applicazione al principio supremo della laicità dello Stato nei termini in cui era stato affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 203/1989 ma anche perché precisa che «qualsiasi religione - per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti. Di qui l'interesse (giuridicamente rilevante) dei non credenti ovvero dei differentemente credenti ad impugnare gli atti che ritengono violino le loro più profonde convinzioni morali o religiose».

Nel merito il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n. 203/89)», ha precisato che «sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico», la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in  nessun modo condizionata.

«In una società democratica», ha affermato il TAR, «certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali».

Le ordinanze ministeriali (anche il ministro Gelmini ha, ovviamente, adottato lo stesso criterio di Fioroni), prevedendo un vantaggio per gli studenti avvalentisi dell'IRC, possono avere l'effetto «di indurre gli studenti a rinunciare alle scelte dettate dalla propria coscienza pur di ottenere un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico».

Sulla base di queste argomentazioni, il TAR del Lazio ha ritenuto discriminatorie le ordinanze emanate dal ministro Fioroni e le ha annullate.

L'aspetto più importante è però la concreta applicazione da parte di un Tribunale del principio di laicità.

A noi rimane un po’ di amarezza nel dover, per l’ennesima volta, constatare:

- la necessità di ricorrere ad uno strumento giuridico per ottenere riconosciuti dei diritti che la nostra Carta Costituzionale evidenzia senza possibilità di equivoci,

- la perfetta corrispondenza tra i governi di centro sinistra (Fioroni) e di centrodestra (Moratti -Gelmini) su questo argomento,

- l’incapacità nel riconoscere anche agli altri la libertà pretesa per se stessi (gerarchie vaticane),

- la quasi completa genuflessione dei media italiani,

- il desiderio di molti di vedere la scuola pubblica non come luogo di formazione del cittadino della Repubblica, educazione basata sui valori della Costituzione della Repubblica Italiana, ma come luogo di pura trasmissione di valori di una supposta maggioranza detentrice del monopolio sulla verità,

- …e si potrebbe continuare ancora.

Tutto questo ci sembra chiaramente visibile a tutti… se non si è in malafede o in “troppafede”...


A cura della Segreteria di Scuola e Diritti

(per 'l Gazetin, settembre 2009)



* Confessioni religiose ed Associazioni che sono ricorse al Tar:

Consulta Romana per la Laicità delle Istituzioni

Comitato Insegnanti Evangelici Italiani (CIEI)

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Comitato torinese per la Laicità della Scuola

Tavola Valdese

CRIDES – Centro Romano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti nella Scuola

FNISM – Federazione Nazionale degli Insegnanti

Associazione Democrazia Laica

Associazione XXXI ottobre per una scuola laica e pluralista (promossa dagli evangelici italiani)

Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno”

UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno

Alleanza Evangelica Italiana

Associazione per la Scuola della Repubblica

Comitato Bolognese Scuola e Costituzione

C.I.D.I. – Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti

Coordinamento Genitori Democratici

As.SUR – Associazione Scuola Università e Ricerca

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

Movimento di Cooperazione Educativa

UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Federazione delle Chiese Pentecostali


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