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Lampade abbronzanti a rischio cancro. Interrogazione
30 Giugno 2009
 

La legge n. 2/1990 disciplina in Italia l'attività di estetista, e prevede che i ministeri competenti avrebbe dovuto emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, norme per determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici usati dagli esercizi che svolgono attività di estetista.

Il termine di 120 giorni è largamente scaduto e niente è stato emanato.

La regione Piemonte ha fatto da sé con legge regionale n. 54/1992 e, nonostante questo, nel 2007, secondo dati delle Asl piemontesi, il 40% dei centri estetici piemontesi contravveniva alle norme.

Come rileva Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), in Italia sono circa 13.000 gli esercizi commerciali autorizzati (solaria, centri estetici) che utilizzano apparecchiature provviste di sorgenti di radiazione UV per l'abbronzatura artificiale della pelle, oltre a un numero non trascurabile di palestre, negozi di acconciatore e alberghi che offrono alla loro clientela l'uso di apparecchiature e lampade abbronzanti.

Secondo l'Agenzia internazionale di ricerche sul cancro (IARC), l'uso delle lampade abbronzanti aumenta del 75% il rischio di melanoma (tumore maligno della pelle) nelle persone sotto i 30 anni di età.

In Francia le lampade abbronzanti sono proibite ai minori di 18 anni. In Germania e in Gran Bretagna, dato l'alto incremento dell'incidenza del melanoma collegato all'esposizione in giovane età ai raggi abbronzanti UV delle lampade, si apprestano a fare altrettanto. In Italia la stima dei casi di melanoma e relativi decessi è di 7.000 ogni anno.

Per queste ragioni, con il senatore Marco Perduca abbiamo rivolto un'interrogazione al Ministro del Lavoro e Salute e al Ministro dello Sviluppo economico, per sapere:

- se i Ministri intendano disporre opportune norme a tutela della salute, in particolar modo delle persone in giovane età, di chi sceglie di utilizzare lampade abbronzanti;

- quali giustificazioni forniscono i Ministeri rispetto alla mancata emanazione delle norme di cui all'art. 10 della legge del 4 gennaio 1990.


Donatella Poretti


Qui il testo dell'interrogazione


 
 
 
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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - ISSN 1124-1276 - R.O.C. N. 32755 LABOS Editrice
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