In relazione alle numerose segnalazioni pervenute a questo Comitato, soprattutto da parte di genitori di allievi della scuola dell'obbligo, circa la situazione incresciosa di “parcheggio” in altre classi di bambini che non si avvalgono dell'IRC (insegnamento della religione cattolica, ndr), invece di essere utilmente impegnati in attività didattiche, ricordiamo quanto segue.
L’art. 9 della legge n. 121 del 1985, che recepisce il neo-Concordato del 1984, dispone che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Il diritto di non avvalersi dell’IRC, in base alle sentenze Corte Costituzionale 203/1989 e 13/1991 e della circolare 9/1991 (applicativa della sentenza 13/91), prevede quattro opzioni:
1) Le attività didattiche e formative (le c.d. “attività alternative” all’IRC).
2) Lo studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza.
3) “Nessuna attività”: la scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza anche “senza assistenza di personale docente”.
4) Non essere presente a scuola: chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l’ora di IRC nella sua classe. È questa l'opzione che abbiamo sempre consigliato agli studenti delle superiori. Ovviamente è più facile assentarsi dalla scuola se l'IRC è posta all'inizio o alla fine dell'orario scolastico, ma anche in questo caso non sempre i genitori dei bambini possono provvedere all'entrata ritardata o all'uscita anticipata dei loro figli. Quindi molti desiderano siano organizzate le c.d. attività alternative.
L’offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all’insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica optando per l’ora alternativa. Sono deliberate dal collegio dei docenti e prevedono eventualmente un docente apposito, con valutazione del profitto sotto forma di giudizio. Per la carenza di fondi (tali attività sono a carico della scuola), spesso le scuole tendono a non attivarle. Ma, se sono richieste, la scuola è tenuta ad organizzarle, dopo aver sentito il parere di genitori e studenti.
È perciò opportuno che nei P.O.F., all'inizio dell'anno, siano esplicitamente ricordati i diritti di chi non si avvale dell'IRC in base alla normativa vigente e che le attività didattiche e formative alternative all'IRC - soprattutto nella scuola primaria e secondaria inferiore, ma anche nella secondaria superiore ove ci siano richieste in tal senso - siano previste e programmate.
RELIGIONE CATTOLICA E CREDITI
Il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola ribadisce la propria ferma opposizione al fatto che, ai fini dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di scuola media superiore, il giudizio relativo alla frequenza dell’insegnamento della religione cattolica concorra direttamente all’attribuzione del credito formativo e quindi anche, indirettamente, a quella del credito scolastico. Il peso dell’IRC sui crediti che concorrono a determinare il voto finale dell’esame di Stato configura infatti una palese ed illegittima sperequazione ai danni degli studenti che in base alle norme vigenti hanno scelto liberamente di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, da considerasi a tutti gli effetti meramente facoltativo. Pertanto il nostro Comitato, insieme a molte altre associazioni laiche, ha presentato ricorso presso il T.A.R. del Lazio contro l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 40/2009.
Il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola
Torino, 15 giugno 2009
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La redazione della lista lidiamenapace (newsgroup), diffondendo il comunicato del Comitato torinese, segnala anche la lettera di Antonia Sani sull'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, pubblicata oggi su La Repubblica.