Per informazione, e offerta di lotta comune conclusiva contro il letale regime che ci occupa e soffoca, per la definitiva liberazione “europea” e la conquista di un'Italia (per cominciare?!) del Diritto, della Pace, della Libertà vi invio il testo frutto anche del consueto apporto e contributo (esemplarmente scientifico e militante) dell'avv. Giuseppe Rossodivita, compagno Radicale.
Segue notizia su una lotta “solo” di oggi, cui va aggiunta la riprova di queste ore: non potendo nemmeno “liberarsi” di Villari vanno al sodo: si vogliono liberare delle funzioni costituzionali di indirizzo e controllo; cioè, anche formalmente, della Commissione parlamentare a ciò preposta, per eliminare una possibile contraddizione democratica: tutto il potere al Partito unico, paleo-goebbelsiano e paleo-sovietico, veltroberluskiano, della Rai-tv.
Mi appare necessario e urgente fare il punto sulla fase attuale dell'ultradecennale lotta di difesa della legalità e della Costituzione che il Partito Radicale strenuamente conduce per conquistare qualche spazio di Democrazia e di Costituzionalità, poco più che simbolico, ai cittadini e alle Istituzioni, spesso esse per prima fuori-legge, di questo Paese, dopo almeno mezzo secolo di regime partitocratico, sempre più ingiusto e illiberale, corrotto e corruttore.
Rivendichiamo il merito storico, anche in questa occasione e su questo tema, di avere spesso, come oggi, imposto con lotte istituzionali, specie parlamentari, politiche, referendarie e di nonviolenza laica e gandhiana il confronto e lo scontro sul sequestro di legalità, di diritti civili e politici, tuttora in atto oggi da parte del Parlamento. Speriamo di almeno interrompere la sua flagranza di fuori-legge (abituale?!).
Per cercare di porre questo punto fermo aggiungo e preciso quanto segue a quanto già dichiarato stamane dal solo servizio pubblico di informazione attivo, quello di Radio Radicale.
Spero che una percentuale almeno pari a quella dei docenti, maestri, cultori civili del diritto che negli anni '30 rifiutarono di piegarsi all'ingiuria e al disonore della dittatura fascista, voglia assicurare il loro apporto a questa lotta di libertà e di verità.
Io so che milioni e milioni di cittadini italiani condividerebbero e renderebbero vincente e conclusiva la R/esistenza Radicale che, ormai, con una purtroppo breve, quanto giustificata, interruzione di uno o due lustri, ormai è in corso da quasi novanta anni. Se ne fossero informati e non mutilati nella loro forza umana e civile da un regime che deve, ormai, dopo quello fascista, essere messo in pensione di anzianità e di totale invalidità; siamo certi che si troverebbe rapidamente la forza di un nuovo Governo delle Istituzioni, del Paese. Nuovo Governo finalmente democratico, un nuovo regime finalmente “europeo”, federalista, laico, pacifero, riformatore e non “riformista”!
Per l'oggi, seguono le poche e modeste considerazioni dell'indegno cittadino che sono, privato ufficialmente di elettorato passivo in tutte le elezioni “locali”, da quelle regionali fino a quelle municipali e di quartiere; dichiarato ineleggibile e improclamabile quando fui eletto al Senato della Repubblica; letteralmente esorcizzato, al pari di tutte e tutti i suoi compagni Radicali, con riflesso proprio delle eredità congiuntesi, nel nostro Paese, della Controriforma Pontificia del Fascismo e del Comunismo.
Democrazia al Potere e al Governo, in pensione coatta tutti gli occupanti oligarchici e corruttori del nostro territorio!
Marco
PS: Francamente, che dici? Sono, alla fine, “arrivato”? Demenza arteriosclerotica, doloroso e squallido tramonto?
Probabile, rispondo io. Ma anche, invece, possibile che, pur reincarnati del suino che sono, siamo - per ovunque - al: “Gandhi, Popper, M.L.King, Kant, Ernesto Rossi e Ignazio Silone, liberali, laici, socialisti, radicali, diritti umani, nonviolenza, Giustizia e Libertà, Riforma, Libro e i mille Buddha e Profeti dicquí....
AVANTI!”
Francamente, che dici? Ci stai? Ci staresti? Ci ricoveriamo insieme? “ricovero”:...? Ciao (o addio?!), M.
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Quanto stiamo assistendo in questi giorni intorno alla vicenda Villari è illegale sotto un profilo Costituzionale, oltre che in contrasto con la legge istitutiva della Commissione Parlamentare di Vigilanza, dei Regolamenti del Senato ed è tale da integrare specifiche fattispecie di reato quali quella prevista dall’art. 289 c.p., attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee legislative, o, in alternativa, l’interruzione di un ufficio o servizio pubblico previsto e punito dall’art. 340 c.p.
La Commissione Parlamentare di Vigilanza, istituita con la legge n. 103 del 1975, è organo di rilevanza Costituzionale, come ripetutamente detto dalla stessa Corte Costituzionale,1 ed oltre a svolgere funzioni normative è organo di amministrazione, cioè di alta amministrazione, dovendo compiere degli atti necessari per assicurare il regolare svolgimento del servizio pubblico informativo, da parte della Concessionaria Rai-tv, anche, a mero titolo di esempio, in occasione delle campagne elettorali come quella che, interesserà, la Sardegna di qui a poco.
Dal punto di vista strutturale-organizzativo la Commissione Parlamentare per l’Indirizzo e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi costituisce indubitabilmente (come tutte le altre commissioni parlamentari, anche quelle di inchiesta dalle quali peraltro deve essere tenuta distinta) un’articolazione del Parlamento, cioè delle assemblee legislative, mentre dal punto di vista funzionale, appare necessario distinguere tra le diverse e molteplici funzioni ed attività esercitate dalla Commissione.2
Nell’ambito di queste la migliore dottrina distingue tra poteri di indirizzo, poteri di vigilanza e controllo, poteri normativi, poteri di natura politico-amministrativa, poteri decisori sul contenzioso in materia di accesso.
Non tutti questi poteri rappresentano l’espressione delle tipiche funzioni parlamentari, tanto che una parte della dottrina evidenzia la natura ambigua sia di alcune funzioni, sia della stessa Commissione, sposando la tesi della natura ‘amministrativa’ dell’organo.
L’iniziativa del Presidente del Senato Schifani,3 che anziché sanzionare i Senatori che non partecipano ai lavori delle Commissioni in violazione di un loro specifico dovere,4 ha convocato la Giunta per il Regolamento al fine di verificare la praticabilità della revoca del Presidente della Commissione di Vigilanza Villari, seppur quale membro della Commissione, appare chiaramente strumentale ed arbitraria.
Il presupposto formalmente dichiarato della convocazione è quello di assicurare la proporzionalità dei gruppi parlamentari essendo Villari passato, non per sua volontà, al Gruppo Misto. In realtà se per un verso è chiaro e pacifico che la proporzionalità dei Gruppi parlamentari deve essere assicurata solamente nel momento costitutivo della Commissione,5 non essendovi alcuna norma che giustificherebbe la revoca di un membro della Commissione per tale motivo, per altro verso esiste una copiosissima prassi parlamentare (alla quale lorsignori sono particolarmente affezionati) di segno diametralmente opposto e che ha interessato importanti esponenti ed anche specificamente un altro Presidente.6
D’altra parte la preannunciata assenza della maggioranza dalle riunione della Vigilanza e che farebbe mancare alla Commissione il numero legale per poter assicurare gli atti dovuti, determinerebbe, con il concorso dei membri del PD e dell’Idv, Beltrandi escluso, un impedimento tale da non consentire a questo organo di rilevanza costituzionale di operare.
Ed allora delle due l’una, se si sposa la tesi per cui si ritiene preponderante il carattere ‘strutturale-organizzativo’ la Commissione deve essere equiparata, o meglio considerata – anche alla luce della citata ordinanza della Corte Costituzionale – quale parte delle assemblee legislative, e dunque ricorre la fattispecie di cui all’art. 289 che punisce, con pena fino a 5 anni, chiunque compie atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente alle assemblee legislative, o ad una di queste, di esercitare le proprie funzioni.
Ricordo che la violenza non è solo fisica e si estrinseca anche quando con la minaccia – di non far lavorare la commissione – si vuole costringere qualcuno – Villari – a fare qualcosa – cioè a dimettersi dalla Presidenza.7
Se viceversa si sposa la tesi ‘funzionale’ la Commissione Parlamentare deve essere equiparata ad un organo amministrativo, di alta amministrazione, che svolge funzioni certamente pubbliche e, per cui, verseremmo in piena flagranza del delitto di cui all’art. 340 c.p. che punisce chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico quale sarebbe direttamente quello della Commissione. In questo caso per i capi, i promotori o gli organizzatori della interruzione del pubblico servizio è prevista la pena della reclusione fino a 5 anni.
I parlamentari coinvolti, quelli cioè che ottemperando ad un illegittimo ordine di partito, disertano, tra l’altro in violazione di specifiche norme regolamentari i lavori della Commissione così impedendone il funzionamento al fine di costringere il Presidente a dimettersi, non potrebbero godere di alcuna immunità sul versante penale, dato che l’art. 68 Cost. prevede esclusivamente l’insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dal Parlamentare nell’esercizio delle funzioni.
Per le quattro più alte cariche dello Stato, invece, vi sarebbe il Lodo Alfano!
1 In ultimo Ordinanza n. 61/2008 della Corte Costituzionale. Per la Corte la Commissione è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia attinente all'informazione ed è investita di attribuzioni di rilevanza costituzionale che discendono dall'esigenza di garantire il principio, fondato sull'art. 21 Cost., del pluralismo dell'informazione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo esclusivo o preponderante.
2 Art. 4 legge 1975 n. 103 La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;
controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica" "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa";
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;
elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
3 Il quale ha tra i propri doveri quello di far osservare il Regolamento del Senato - Art. 8 Regolamento del Senato.
4 Art. 1 Regolamento del Senato «I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti le loro funzioni per il solo fatto della elezione o della nomina (….) I Senatori hanno il dovere di partecipare alle Sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
5 Art. 2 del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza emanato dai Presidenti delle Camere il 13 novembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1975, n. 303 e successive modificazioni.
6 Il Presidente Storace nel corso della XIII legislatura, Falomi, Bordon, Scalera ed ancora Storace nella XIV LEGISLATURA.
7 È di questi minuti un’agenzia che riferisce che la Giunta per il Regolamento del Senato renderà note le proprie decisioni il 22 gennaio in attesa di vedere cosa deciderà Villari in ordine alle sue dimissioni, essendo ancora una volta evidente la volontà di coartare la sua volontà costringendolo a dimettersi dalla carica Istituzionale rivestita e pur essendo stato regolarmente eletto.
(dalla lettera inviata ai radicali il 14 gennaio 2009
in Notizie radicali, 15 gennaio 2009)