Diversi Comuni, per la riscossione delle sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada preferiscono ricorrere ad una procedura d’ingiunzione di pagamento prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910, piuttosto che all’ordinario sistema previsto e regolato dal codice della strada e dalla legge n. 689 del 1981.
Il fatto, che di per sé sembrerebbe riguardare un mero esercizio del potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare degli enti locali, coinvolge, in realtà, le tasche di tantissimi cittadini che si vedono costretti ad agire in una situazione poco chiara e trasparente. Un altro di quegli esempi in cui il principio di trasparenza sembra essere dimenticato dai nostri amministratori. Non è chiaro in sostanza se per le “multe” sia necessario, sempre e comunque, far pervenire al cittadino la cartella esattoriale o si possa agire per mezzo di questa ingiunzione regolata dal Regio Decreto.
La mancanza di certezza sul punto comporta una grave lesione dei diritti del cittadino. Innanzitutto, c’è una riduzione dei termini per poter adempiere. Con la cartella esattoriale si concedono al debitore 60 giorni per pagare, con l’ingiunzione ex r.d. 639 solo 30 giorni. E poi con quest’ultimo strumento non sono previste particolari possibilità di rateizzazione -come nel caso della procedura che si segue in caso notifica di cartella esattoriale- ma solo le ordinarie previste dal codice di procedura civile nei casi di pignoramento.
Nell’evidente incertezza normativa, su segnalazione dell'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), che ha raccolto diverse lamentela da parte dei cittadini, col senatore Marco Perduca ho presentato un'interrogazione ai ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Economia perche' forniscano indicazioni su come i Comuni debbano agire e come i cittadini possano reagire.
Donatella Poretti
Qui il testo dell'interrogazione