Vicende giudiziarie
Ne ‘l Gazetin del mese di febbraio 2008 si era detto che il Collegio del Tribunale di Sondrio aveva respinto, con condanna alle spese legali, la richiesta di sospensione del pignoramento immobiliare e che Patrizia Gianoncelli aveva regolarmente incardinato la causa di opposizione, che era stata assegnata al dott. Fabrizio Fanfarillo.
Il giudice delegato ha rinunciato motivando che, in base alle modifiche all’art. 25 della Legge Fallimentare introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006, con decorrenza 16/07/2006 «il Giudice Delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, nè può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti». Evidentemente tale particolare era sfuggito. Solo così si spiega che il giudice Fanfarillo fosse stato chiamato a comporre il collegio per decidere sul reclamo, astenendosi poi a seguito di richiesta del difensore di Patrizia Gianoncelli.
La causa (è stata tenuta la prima udienza) è ora trattata dal giudice Fabio Giorgi.
Nel frattempo è giunta al termine la causa, anch’essa assegnata al dott. Giorgi, di opposizione al precetto.
Il geom. Marcello Di Clemente, tecnico incaricato dal giudice dell’esecuzione (evidentemente il geom. Alessandro Negrini ha rinunciato all’incarico) ha stimato il valore dell’appartamento in € 121.000,00.* Patrizia, evidenziando che l’appartamento ha valore quadruplo rispetto alla somma da versare ai fallimenti, ha chiesto al giudice De Rosa la riduzione del pignoramento. La richiesta è stata rigettata.
Gli eredi di Lina Moretti, tentando tutte le strade per scongiurare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla vendita dell’appartamento, hanno presentato alla Corte d’Appello di Milano ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 351 c.p.c. e ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 373 c.p.c., rispettivamente per ottenere la sospensione della sentenza n. 144/2006 del Tribunale di Sondrio, appellata, e della sentenza n. 1505/06 della Corte d’Appello, impugnata per Cassazione. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il secondo è stato respinto.
“Una sanatoria per tutte le stagioni”
Nei giudizi è stata sollevata l’eccezione che il curatore ha agito senza la «previa autorizzazione del comitato dei creditori» (obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte alla L.F. dal D.Lgs. n. 5/2006 con decorrenza 16/07/2006, le stesse che hanno modificato l’articolo 25 in ordine al divieto del Giudice Delegato di trattare cause da lui autorizzate).
È stato, inoltre, evidenziato che il G.D. non ha rilasciato l’autorizzazione per il pignoramento, per il precetto e per talune costituzioni in giudizio e che in base alla procedura vigente fino al 16/07/2006 l’autorizzazione per giudizi di valore indeterminato o superiore a L. 10.000 doveva essere rilasciata con decreto del Tribunale.
Il curatore, a causa delle contestazioni degli eredi di Lina Moretti, in data 05/03/2008 ha chiesto al giudice Fanfarillo una sanatoria postuma motivando che «…tale ratifica eliminerebbe la possibilità delle debitrici di continuare a contestare nei loro atti di opposizione, la sussistenza dell’autorizzazione data dalla S.V. Ill.ma al recupero delle somme in oggetto».
Ed ecco puntuale (07/03/2008) il provvedimento del Giudice: «…ritenuta l’accoglibilità dell’istanza al fine di evitare ulteriori contestazioni, seppure l’attività processuale complessivamente posta in essere dal legale appaia legittima; RATIFICA l’attività di esecuzione nei confronti delle signore Gianoncelli Marinella e Gianoncelli Patrizia compiuti dal curatore del fallimento dott. Marco Cottica e dall’avvocato Nicola Marchi per recuperare somme a titolo di spese legali con le sentenze… In particolare ratifica la redazione dell’atto di precetto, il pignoramento immobiliare su un immobile di proprietà della debitrice Gianoncelli Patrizia, l’attività svolta nella procedura esecutiva immobiliare instaurata a seguito di pignoramento davanti al Tribunale di Sondrio (…) l’istanza di vendita dell’immobile e ratifica e autorizza tutta l’attività e gli atti necessari al fallimento per recuperare le somme liquidate dalle due sentenze (.…) a titolo di spese legali in favore del fallimento...».
Commenti a caldo? Nessuno. Commenti a freddo? Nessuno.
“Nato con la camicia”
L’atto di pignoramento immobiliare è stato emesso per conto del fallimento della Società Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno s.n.c. e dei soci personalmente falliti Gianoncelli Franco Gianoncelli Peppino e Gianoncelli Bruno in persona del curatore fallimentare dottor Marco Cottica. Il dott. De Rosa ha incaricato delle operazioni di vendita il dott. Enrico Andreola, commercialista di Bormio, il quale ha notificato a Patrizia Gianoncelli e pubblicato sui giornali un «avviso di vendita senza incanto», nel quale non vengono menzionati né il curatore dei fallimenti, né i fallimenti personali dei soci, ma precisato semplicemente che la vendita è «promossa da fallimento Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno s.n.c.».
Tale soggetto, all’età (si fa per dire) di nove anni, con sentenza n. 1505/06 della Corte d’Appello di Milano si è “trovato” a essere erede di Diletto Gianoncelli, deceduto nel 1981 e con sentenza n. 144/06 del Tribunale di Sondrio, erede di Lina Moretti deceduta nel 2003. Ora, a dieci anni da poco compiuti, sbaragliando la concorrenza, si trova, per qualche strana alchimia, ad agire da solo.
“Nato con la camicia!!!”
Un momento… Mi viene un dubbio… Che sia “grazia ricevuta?”.
Vanna Mottarelli
(da 'l Gazetin, giugno 2008
IL GIORNALE È ANCORA DISPONIBILE IN TUTTE
LE EDICOLE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO)
* Nell'edizione cartacea, per mero errore materiale, è stato riportato € 125.000,00.
Qui per documentazione sul Caso Gianoncelli