Le leggi italiane continuano a non permettere la regolarizzazione delle convivenze tra persone dello stesso sesso in forme assimilabili al matrimonio. Leggi che sono lontane dalla vita di tutti i giorni, così come dalle legislazioni di California, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Olanda e Belgio. E sono lontane dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Costituzione del nostro Paese.
Nella passata legislatura i tentativi di quantomeno discutere qualcosa che prendesse in considerazione questa possibilità, si sono arenati. Fra “Pacs” e “Dico” abbiamo solo assistito ad una genuflessione di maggioranza ed opposizione ai pressanti e potenti condizionamenti del Vaticano. Nell'attuale legislatura non credo che la situazione sarà molto diversa. Ma il tentativo di avviare il confronto e la discussione credo sia doveroso, per la mia coscienza di persona libera e –soprattutto- perché il mandato parlamentare avuto dagli elettori me lo impone.
Per questo ho depositato, insieme al sen. Marco Perduca, uno specifico disegno di legge che estende il diritto al matrimonio a qualunque persona, indipendentemente dal sesso.
La nostra Costituzione non esclude una regolazione del matrimonio tra persone del medesimo sesso. Per cui l'intervento legislativo per rimuovere gli ostacoli sono solo piccole correzioni a quel codice civile del 1942 che, rispondendo probabilmente alle esigenze della società di quel tempo, sicuramente non svolge altrettanta funzione nel nostro tempo.
Oggi non è garantita la promozione dell'uguaglianza dei cittadini nello sviluppo della propria personalità (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), la salvaguardia della libertà nella scelta delle forme di convivenza (articolo 2 della Costituzione) e l'instaurazione di una cornice di eguaglianza nel godimento dei diritti senza discriminazione di sesso, opinione o altre condizioni personali o sociali (articolo 3, primo comma, della Costituzione).
L'articolo II 81 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale. Quale peggiore discriminazione di quella che vieta l'accesso ad un istituto pubblico e all'esercizio del diritto al matrimonio in base alle proprie preferenze sessuali?
Nei cinque articoli del disegno di legge, con l'articolo 1 si introduce l'articolo 90-bis del codice civile in cui si specifica come il matrimonio è soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o del medesimo sesso. L'articolo 2 dispone una serie di modifiche del Codice Civile, in particolare sostituendo all'espressione «marito e moglie» quella de «i coniugi». L'articolo 3 interviene sulla legge 40/2004 in materia di procreazione assistita, permettendone l'accesso anche alle coppie dello stesso sesso, mentre con gli articoli 4 e 5, in materia di uso dei cognomi, si sostituiscono due articoli del codice civile sull'acquisizione e la possibilità di utilizzare il cognome dell'altro coniuge.
Donatella Poretti
Qui il testo del disegno di legge e la relativa relazione