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Scuole private? Ve le pagate!
29 Novembre 2007
 

PREMESSA. Dallo Statuto dell’associazione culturale Scuola e Diritti emerge come ci si prefigga «l'attuazione della Carta Costituzionale per quanto inerente la Scuola Pubblica(art. 1) e soprattutto come si ritenga che la scuola pubblica debba essere strumento di crescita culturale, civile e morale per garantire l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini e non debba risentire di alcuna ingerenza esterna né di alcun privilegio per specifiche componenti politiche, etniche o religiose (art. 4). Inoltre appare fondamentale alla nostra associazione che la scuola pubblica garantisca la più ampia e obiettiva circolazione del pensiero, delle idee e dell'informazione, escludendo qualsiasi forma di privilegio e/o discriminazione (art. 6 punto a). Conseguentemente Scuola e Diritti ha sempre ritenuto essenziale che enti e privati possano istituire Scuole ed Istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 6 punto f) come recita la Costituzione, in quanto le risorse devono essere riservate solo ed esclusivamente alla scuola pubblica per la concreta attuazione del dettato costituzionale.

 

In coerenza con quanto espresso nel proprio statuto, l’associazione si è interrogata su quanto, ormai da tempo, sta accadendo in Italia nel mondo della scuola, con particolare riferimento ai contributi, sempre più onerosi per le finanze pubbliche, alle scuole private contrapposto ad una continua contrazione degli investimenti per la scuola pubblica.

La segreteria di Scuola e Diritti si è così attivata operando una consultazione con soci e simpatizzanti dell’associazione e da tale indagine è emerso come si ritenga ingiusto ed illegittimo quanto è avvenuto ad opera dei vari ministeri della “pubblica” istruzione.

Si è quindi deciso di passare “all’azione” e di “chiedere giustizia” a fronte del perseverante comportamento illegittimo dei ministri che si sono succeduti nel tempo e della acquiescenza delle forze politiche che avrebbero dovuto difendere il ruolo istituzionale della scuola pubblica e garantire l'osservanza della Costituzione, impugnando davanti al TAR del Lazio, unitamente ad altre associazioni,* il D.M. 21 maggio 2007 con cui il Ministro Fioroni, in applicazione della Finanziaria del 2006, ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi erogati alle scuole paritarie (private) in palese violazione dell'art. 33 della Costituzione, che riconosce il diritto di istituire scuole private, ma «SENZA ONERI PER LO STATO».

L’art. 33 della Costituzione prevede, infatti, l’obbligo della Repubblica di istituire scuole statali di ogni ordine e grado e il diritto di privati ed enti di costituire scuole non statali, senza oneri per lo stato; tutte le risorse pubbliche dovrebbero essere destinate alle scuole statali.

Il sistema costituzionale quindi prevede un sistema scolastico statale per tutti ed in aggiunta le scuole non statali per coloro che vogliono istituirle e/o frequentarle.

Quindi esclude un modello di sistema integrato (in cui la domanda sociale dell’istruzione è soddisfatta dall’insieme delle scuole statali e non statali), ma prevede l’autosufficienza e l’obbligatorietà del sistema statale ed il carattere aggiuntivo e facoltativo delle scuole non statali.

Il perché di tale dualismo è evidente; la scuola statale, nel nostro ordinamento costituzionale, è stata configurata come una funzione istituzionale che lo Stato svolge non solo nell’interesse degli studenti e delle famiglie, ma soprattutto nell’interesse generale; l’istruzione scolastica difatti nel nostro ordinamento è rivolta, attraverso la più ampia diffusione del sapere, a garantire quella uguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3, comma 2 della Costituzione; è quindi una precondizione per una effettiva partecipazione democratica.

Il 1° comma dell’art. 33 Costituzione afferma il principio della libertà di insegnamento che implica che l’istruzione statale non può essere costruita a seconda degli orientamenti culturali e/o ideologici della maggioranza che governa il Paese; l’istruzione statale deve invece garantire il più ampio pluralismo culturale, anche per questa ragione l’art. 33 della Costituzione afferma che la Repubblica (e non quindi lo Stato-apparato, cioè l’Esecutivo) deve dettare le norme generali sull’istruzione.

La scuola statale deve essere quindi la scuola di tutti e per tutti (l’art. 34 della Costituzione, infatti, afferma: «La scuola è aperta a tutti»), deve cioè essere la scuola della Repubblica e non la scuola del Ministero o di una qualche ideologia; la scuola privata può essere di orientamento quindi nelle sue finalità e nei suoi orientamenti è condizionata dalle scelte del soggetto che la istituisce; essa, essendo scuola di tendenza, che può legittimamente comprimere la libertà di insegnamento ed il pluralismo culturale per realizzare le finalità confessionali o ideologiche del proprio progetto culturale, non è tenuta a garantire la piena libertà di insegnamento, un effettivo pluralismo culturale e pertanto non può essere proposta in sostituzione di quella statale, ma deve essere liberamente scelta; nel nostro sistema costituzionale può essere quindi proposta in aggiunta a quella statale. Ove, infatti, la Repubblica mancasse al compito di istituire scuole pubbliche per tutti, alcuni cittadini potrebbero trovarsi, in ipotesi, costretti a frequentare scuole private, le quali, per quanto si è appena visto, potrebbero essere di orientamento confessionale o culturale non condivisibile da tutti.

È ovvio pertanto che, stante l’obbligo dello Stato di garantire a tutti la scuola statale di ogni ordine e grado, tutte le risorse finanziarie disponibili (peraltro sempre inadeguate) devono essere utilizzate per la scuola statale.

Contributi alla scuola privata però, prima della Costituzione, erano previsti in quanto nella scuola per l’infanzia in particolare, ma anche nella scuola elementare, le scuole private svolgevano una funzione di supplenza a causa della carenza di scuole statali.

Tale situazione di supplenza, provocata dalle inadempienze dei governi succedutesi, continuò però anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione; difatti, pur prevedendo l’art. 33 della Costituzione l’obbligo per lo Stato di istituire scuole di ogni ordine e grado, lo Stato non ha provveduto ed ha illegittimamente scelto la soluzione della “supplenza” della scuola privata e dei relativi finanziamenti.

In questo contesto è stata emanata la cosiddetta legge sulla “parità” (L. 10 marzo 2000, n. 62).

Tale legge, però, anziché ricondurre la normativa relativa alla scuola non statale nell’alveo dei principi costituzionali, ha introdotto ulteriori elementi di ambiguità, istituzionalizzando, in qualche modo, il cosiddetto “sistema integrato pubblico-privato”, mantenendo ed anzi rafforzando l’illegittimo sistema dei contributi non statali.

La citata L. n. 62 del 2000 ha quindi non solo incrementato il finanziamento statale per le scuole non statali, in palese violazione dell’art. 33 della Costituzione, ma ha dato un’attuazione ambigua all’art. 33, 2° comma della Costituzione, introducendo in modo surrettizio il cosiddetto sistema integrato pubblico–privato, dove il privato non interviene per supplire alle temporanee carenze del pubblico, ma per integrare il pubblico; infatti, l’affermazione dell’art. 1, 1° comma, secondo cui «scuole statali e private concorrono a formare il sistema nazionale dell’istruzione» tende a configurare un unico sistema scolastico in cui opererebbero con la stessa finalità sia scuole statali sia scuole private; non più un sistema duale (scuole statali per tutti e scuole private liberamente scelte, in alternativa alla scuola statale), ma un sistema scolastico unico formato indifferentemente da scuole statali, degli enti locali e scuole private.

Il sistema dell’art. 33 della Costituzione, quindi, per effetto della L. 62/2000 è stato stravolto nella sua interezza; il finanziamento pubblico della scuola privata non è più conseguente alla funzione di supplenza svolta, ma dalla possibilità di optare indifferentemente per la scuola pubblica o la scuola privata che concorrono tutte a formare un unico sistema: statali o private pari sono, contraddicendo palesemente la funzione istituzionale della scuola pubblica!

Con la finanziaria del 2006 il vulnus operato con la Legge n. 62/2000 ha avuto tutta la sua efficacia stravolgente.

Le scuole private paritarie, essendo sostituibili con le scuole statali, svolgerebbero la stessa funzione pubblica delle scuole statali; è quindi ovvio che tutte le scuole private possono accedere al finanziamento pubblico non più per una funzione di supplenza, ma per la funzione pubblica che, al pari delle scuole statali, esse svolgono; la finanziaria delega pertanto al Ministro il compito di stabilire gli opportuni criteri.

Ci troviamo così, oggi, ad assistere inermi ad una scuola pubblica sempre più in difficoltà economica e quindi con mezzi finanziari sempre più ridotti per i suoi impegni istituzionali e nello stesso tempo assistiamo a continue elargizioni di denaro pubblico alle scuole private.

E un’altra volta la Costituzione della Repubblica Italiana viene appesa ad un chiodo!

 

Scuola e Diritti

la Segreteria dell'Associazione

 

 

* Queste sono le associazioni che hanno presentato ricorso: Associazione Onlus Comitato Nazionale per la Scuola della Repubblica Firenze, Federazione Nazionale Insegnanti (Fnism) Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione Bologna, Consulta torinese per la laicità delle istituzioni Torino, Associazione Scuola e Diritti Morbegno (So), Associazione 31 Ottobre per una scuola laica e pluralista Roma.


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