La questione dei motorini confiscati non sembra mai finire, e al danno si aggiunge la beffa. Dopo aver sollecitato più volte il Governo attraverso interrogazioni parlamentari elaborate in collaborazione con l'Aduc (Associazione per i diritti utenti e consumatori), siamo riusciti ad ottenere un disegno di legge, seppur modesto, grazie al quale i cittadini a cui era stato sequestrato (ma ancora non confiscato) il mezzo prima della modifica della vecchia normativa riusciranno a vedersi restituito il proprio mezzo.
La situazione purtroppo però non accenna a sbloccarsi in attesa dell'approvazione del ddl: i proprietari di ciclomotori sequestrati ed in attesa di essere confiscati si sono ritrovati a dover combattere contro i numerosi Prefetti che disattendono la legge sulle sanzioni amministrative (n. 689/1981) che afferma due principi fondamentali:
1. «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati» (art. 1);
2. «Il sequestro perde efficacia dopo sei mesi se non è emesso provvedimento di confisca» (art. 19).
Secondo le segnalazioni che giungono all'Aduc ci sono migliaia di cittadini a cui i Prefetti e le forze dell'ordine si rifiutano di restituire i mezzi o i libretti di circolazione in attesa del provvedimento di confisca con le seguenti motivazioni: - il Codice della Strada (lex specialis), non prevede alcun limite di tempo per l'emissione della confisca; - il Prefetto ha cinque anni di tempo per emanare la confisca; - senza direttive dal prefetto non possono essere restituiti i mezzi.
Di certo sappiamo che il provvedimento di confisca può essere emanato dopo sei mesi dal giorno del sequestro, ma nel frattempo la legge prevede la restituzione del mezzo. Se così non fosse, il sequestro sarebbe equivalente alla confisca, ovvero un provvedimento a tempo indeterminato (ed anche definitivo, visto che la norma che prevedeva la confisca è stata modificata, e quindi non più applicabile).
Il comportamento delle autorità competenti risulta quindi illegittimo e penalmente perseguibile poiché concreta la violazione dell'art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), 314 c.p. (Peculato), e 646 c.p. (Appropriazione indebita). Per questo l'Aduc sta invitando i cittadini, in attesa di un provvedimento del Governo in materia, a ricorrere alle vie legali, sia in sede civile (per danni) sia in sede penale (attraverso la querela del detentore).
Nel frattempo ho rivolto una ulteriore interrogazione al Presidente del Consiglio e ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Interno e della Difesa per sapere cosa intendano fare per richiamare urgentemente al rispetto della legge le autorità loro sottoposte al fine di evitare ulteriori e gravi violazioni dei diritti dei cittadini.
Donatella Poretti