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Emmanuela Bertucci. Quando la cura è peggiore del male 
Imposta/canone Rai in bolletta energetica: Le ultime novità
09 Marzo 2016
   

Firenze – La premessa (e promessa) del Governo all'indomani della legge di stabilità era che dal 2016 pagare il canone sarebbe diventato “più facile”.

In barba alle semplificazioni, la bozza di decreto ministeriale di cui oggi si ha notizia disciplina addirittura il meccanismo di rimborso per i canoni pagati ingiustamente.

Ora, prevedere un meccanismo di rimborso dell'imposta/canone Rai per i versamenti non dovuti è concetto che cozza –e parecchio– con l'idea di “macchina perfetta” che dal 1° gennaio 2016 Rai, Agenzia delle Entrate e Governo ci propinano sul nuovo metodo di riscossione.

La “cura” che il Ministero dello sviluppo economico propone per le patologie del meccanismo, cioè per gli errori possibili di tutti i soggetti coinvolti – società elettriche, Acquirente Unico, Agenzia delle Entrate, Comuni – è il prelievo dalle tasche dei contribuenti per imposte che non sono tenuti a pagare.

È evidentemente questo il senso della norma sui rimborsi contenuta nella nuova bozza di decreto ministeriale sulla riscossione in bolletta dell'imposta/canone Rai: voi intanto pagate, prima o poi questi tributi vi verranno restituiti.

È legittimo? – No! Un prelievo fiscale su persone non soggette all'imposta, salvo restituzione, viola ogni principio di ragionevolezza, prima ancora che la legge e la Carta costituzionale.

Un provvedimento che –se adottato con questa formulazione– sarà decisamente impopolare e si trasformerà in un boomerang. Se ciò accadesse, daremo tutte le indicazioni ai contribuenti su come salvaguardare le proprie tasche.

Perché, in barba alla pubblicità Rai su quanto è bello e facile pagare il canone in bolletta, in realtà l'affare si complica e di molto:

previsione di rimborsi per i canoni pagati ma non dovuti, rimborsi le cui modalità di erogazione saranno previsti con altro, e nuovo provvedimento. Il gioco delle scatole cinesi, insomma;

in caso di pagamento parziale delle bollette, l'importo va a soddisfare prima le società elettriche e poi, solo in caso di ulteriore capienza, il canone. Ciò salvo comunicazione dal parte del contribuente (da fare con raccomandata con ricevuta di ritorno – euro 5,45) sulla corretta imputazione di pagamento;

sui cambi di gestore, le compagnie sono tenute a comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate entro un mese. Cosa accade allora se cambio gestore e i due danno comunicazione in tempi sfalsati? Meglio sarebbe che la comunicazione fosse simultanea alla variazione, si ridurrebbero i rischi di doppi pagamenti. Ma questo evidentemente è tema di scarso interesse per il Ministero.

La nuova bozza detta finalmente un termine per la “collezione dei dati” sulla composizione delle famiglie anagrafiche: il 31 maggio 2016, ma non scioglie il vero nodo. Tutto il meccanismo si regge infatti sui Comuni, unici detentori delle liste anagrafiche e quindi della composizione delle famiglie anagrafiche, ognuna delle quali, in possesso di un apparecchio tv, deve pagare l'imposta. I Comuni hanno gli strumenti per inviare i dati all'Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio? Una settimana fa la stessa Agenzia delle Entrate, per voce di Paolo Savini - Direttore gestione tributi, dubitava della fattibilità dell'operazione, definita “particolarmente complessa”. È cambiato qualcosa nel frattempo?

Per concludere. La nuova bozza aggiunge un dato utile: chi è tenuto al pagamento del canone ma non ha un'utenza elettrica intestata nella propria abitazione di residenza, dovrà pagare entro il 31 ottobre 2016, in un'unica soluzione, con un versamento effettuato utilizzando “appositi codici” istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

 

Emmanuela Bertucci, legale Aduc


 
 
 
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