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Pubblicando quel manifesto (del 1944!) avete dato del fascista al giudice Fanfarillo 
Così il Tribunale di Brescia riesce nuovamente a condannare il giornale (Direttore e Cooperativa editoriale)
26 Luglio 2014
 

Dato l'interesse suscitato il mese scorso pubblicando la condanna del 2009, resa definitiva e applicata in queste settimane, e visto che la notizia di quest'altra ha già avuto l'onore della cronaca nazionale (“«La vignetta diffama il giudice». Ma è un manifesto storico” di C. Osmetti, sul quotidiano Libero, domenica 18 maggio 2014) osiamo proporvi subito, per documentazione ufficiale e completa, il testo integrale della sentenza n. 1198 del 24 marzo 2014 con la quale il Tribunale di Brescia, stavolta in sede civile, nuovamente ci condanna nei confronti del giudice del Tribunale di Sondrio, Fabrizio Fanfarillo.

 

REPUBBLICA ITALIANA/ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ IL TRIBUNALE DI BRESCIA/ PRIMA SEZIONE CIVILE/ In persona del G.U. dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 15251 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2010 da

FANFARILLO FABRIZIO, con gli avv.ti M. Bondioni M. Bonomo,/ ATTORE/ contro

LABOS COOPERATIVA LABORATORIO SOCIALE,/ SANSI ENEA, entrambi con gli avv.ti F. Alessio e C. Loda,/ CONVENUTI

Causa avente ad oggetto risarcimento danni da condotta diffamatoria, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Fabrizio Fanfarillo, magistrato presso il Tribunale di Sondrio, premesso di aver svolto funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di aver trattato, in tale veste, fra gli altri, il fallimento della società “Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno SNC” e dei soci illimitatamente responsabili, Gianoncelli Peppino e Franco, evocava in giudizio il giornalista Enea Sansi e la Cooperativa Labos, editrice del periodico 'l Gazetin, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subìti in esito alla pubblicazione sul numero di giugno 2008 del suddetto periodico, di un articolo contenente espressioni lesive della sua dignità professionale e personale e corredato da una vignetta anch'essa offensiva e diffamatoria.

Si costituivano i convenuti deducendo che la pubblicazione dell'articolo denunciato si inseriva in un contesto più ampio di cronaca delle vicende giudiziarie che interessarono la società e la famiglia Gianoncelli e che videro il giudice Fanfarillo ricoprire un ruolo di primo piano; contestavano la portata diffamatoria sia dell'articolo che dell'illustrazione in esso riportata.

La causa veniva trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nei termini che seguono.

L'articolo denunciato si intitola Caso Gianoncelli. Aperto un fascicolo a Brescia. Dopo il curatore, ora è il Giudice a querelare il giornale.

Il brano è attribuito ad Enea Sansi e la paternità non è contestata.

Oggetto del pezzo è la notizia dell'avvenuta notifica, ad Enea Sansi (quale direttore del giornale) ed Vanna Mottarelli (quale autrice dell'articolo), dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in relazione alla querela per diffamazione a mezzo stampa ed omesso controllo del direttore, a suo tempo presentata dal giudice Fanfarillo Fabrizio, con riguardo all'articolo “Fanfarillo one self man” pubblicato sulla rivista 'l Gazetin dell'agosto 2004.

Per dare una cronaca compiuta della vicenda, l'autore ricostruisce sommariamente le tappe che portarono alla presentazione della querela da parte del giudice Fanfarillo e le probabili motivazioni della stessa.

In primo luogo, l'autore dà conto della precedente pubblicazione, sulla medesima rivista, dell'articolo dell'agosto 2004, intitolato “Fanfarillo one self man”, a firma di Vanna Mottarelli, nel quale l'autrice riferiva e commentava la decisione del Tribunale di Sondrio di rigettare il ricorso presentato da Gianoncelli Giorgio, Diletto, Patrizia e Marinella per la ricusazione del giudice Fanfarillo senza, peraltro, entrare nel merito della decisione.

Richiama, poi, la pubblicazione, sul numero di ottobre 2004, della notizia dell'avvenuta richiesta di astensione rivolta dal giudice Fanfarillo al Presidente del Tribunale motivata dalla presentazione della querela per diffamazione, sporta dal medesimo nei confronti del direttore del periodico e della giornalista Mottarelli, in relazione all'articolo dell'agosto 2004, richiesta accolta.

Prosegue, quindi, la cronaca delle vicende giudiziarie che interessarono il curatore dei fallimenti Gianoncelli, dott. Marco Cottica, e che lo portarono a presentare due querele, in relazione ad altrettanti articoli sempre pubblicati sul 'l Gazetin, entrambe archiviate.

Conclude, l'articolista, proponendo riflessioni e commenti sulle motivazioni che avrebbero indotto il giudice Fanfarillo a sporgere querela, nella quale riportava la frase, già espressa nell'articolo querelato, “Il pugno di ferro del dottor Fanfarillo ha colpito due generazioni della famiglia Gianoncelli e ora si appresta a colpire la terza” corredandola del commento, inserito fra parentesi, “(francamente inoppugnabile per chiunque abbia anche soltanto sommariamente seguito il “caso Gianoncelli” che andiamo raccontando e documentando ormai da dieci anni)”.

Tanto premesso, con riguardo al contenuto oggettivo dell'articolo in esame, ritiene il tribunale che il testo non travalichi i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica come da tempo elaborati dalla giurisprudenza.

Non è violato, anzitutto, il dovere di rispondenza alla verità oggettiva, poiché, i fatti esposti nell'articolo (presentazione della querela, dell'istanza di ricusazione, rigetto di detta istanza, successiva presentazione di istanza di astensione, accoglimento di questa) sono stati minuziosamente documentati dagli stessi convenuti, con le produzioni offerte nel corso del giudizio, e, comunque, non sono contestati. Né pare potersi rilevare alcuna omissione o parzialità nel riportare la cronologia delle vicende giudiziarie, tale da provocare un giudizio fallace o tendenzioso sulla persona del magistrato Fanfarillo.

L'aver riportato pedissequamente e tra virgolette la frase incriminata (“Il pugno di ferro del dottor Fanfarillo ha colpito due generazioni della famiglia Gianoncelli e ora si appresta a colpire la terza”) non viola il dovere di veridicità trattandosi proprio della frase oggetto della querela e del capo di incolpazione formulato nell'avviso di conclusione delle indagini.

Sussiste, pure, l'interesse pubblico alla notizia, non potendosi dubitare della rilevanza sociale che riveste, quanto meno nell'ambito territoriale di diffusione del periodico in questione, la notizia diffusa (proposizione della querela per diffamazione a mezzo stampa da parte di un magistrato del Tribunale locale, nei confronti di giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria), attesa la qualità di magistrato del soggetto coinvolto e la conseguente implicita critica all'esercizio della funzione giudiziaria, operata dalla stampa querelata.

Sussite, altresì, il requisito della continenza. A tale proposito deve anzitutto osservarsi come l'espressione “pugno di ferro”, di per sé suscettibile di varie interpretazioni e, perciò, intrinsecamente priva di portata offensiva o denigratoria (potendo alludere, alternativamente, al rigore e all'inflessibilità del magistrato, ovvero alla sua pervicacia nell'esercizio della funzione) non risulta affiancata da altre allocuzioni in grado di connotarne negativamente il significato. Non è tale, in particolare, l'aver definito detta espressione “francamente inoppugnabile”, dovendosi in tale allocuzione rilevare una mera approvazione da parte dell'autore del pezzo in esame, di quanto a suo tempo espresso dall'autrice dell'articolo querelato e risalente all'agosto 2004. In ogni caso, la suddetta espressione viene riportata nell'articolo al solo scopo di informare il lettore dell'oggetto del procedimento penale intrapreso dal querelante e riportato nell'avviso di conclusione delle indagini, testé notificato al giornalista.

Nel complesso il linguaggio usato, pur aspro e icastico, non oltrepassa i canoni della forma civile dell'esposizione e della valutazione dei fatti riportati.

Lo scritto del giugno 2008, si presenta perciò privo di portata offensiva o diffamatoria.

 

Diverso discorso merita la “vignetta” che correda il testo, pure denunciata dall'attore.

Trattasi della riproduzione di un manifesto di propaganda fascista risalente al 1944, recante, in alto, l'intitolazione “banditi e ribelli”, al centro e in primo piano, la raffigurazione di un'enorme (rispetto agli esseri umani) mano ferrata, chiusa a pugno che schiaccia un gruppo di partigiani, in basso, la scritta “Ecco la vostra fine!”; sullo sfondo, poi, sono raffigurate case in fiamme. Alla base dell'illustrazione vi è la didascalia “Un pugno di ferro abbatte un gruppo di partigiani; sullo sfondo case in fiamme: chiaro monito verso chi li appoggiava e sosteneva...”.

Evidente è la forza evocativa dell'immagine ed immediato il riferimento alla ferocia della repressione fascista contro gli oppositori.

L'illustrazione, che non costituisce una vignetta di tipo satirico, ma una riproduzione con un significato intrinseco ben preciso (il richiamo al fanatismo ed alla violenza fascista è immediato), è collocata al centro del testo dell'articolo, che nel titolo (si ricorda) riporta la notizia del giudice che querela il giornale e nel testo riporta il nome e la frase querelata (“Il pugno di ferro del dottor Fanfarillo ha colpito due generazioni della famiglia Gianoncelli e ora si appresta a colpire la terza”). L'espressione “pugno di ferro” è poi riproposta nella didascalia collocata sotto l'immagine. In tale contesto, l'effetto comunicativo che l'illustrazione produce è quello di connotare la persona che è il soggetto su cui si incentra la notizia (ossia il giudice dottor Fanfarillo) delle caratteristiche (brutalità e violenza) proprie dei persecutori fascisti nei confronti dei loro oppositori.

Così proposta l'immagine travalica i limiti del diritto di satira, come definito dall'elaborazione giurisprudenziale, che ricorre quando si esprime un giudizio ironico su un fatto, se ed in quanto il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l'inverosimiglianza ed il carattere iperbolico (Cass. 14822/22).

La raffigurazione della gigantesca mano ferrata contro coloro che si ribellano al regime, non costituisce (come propone la difesa dei convenuti) una semplice e chiara allusione ai contenuti della querela, tale per cui si possa ritenere che ne ironizzi la portata, ma induce il lettore a ritenere (in modo palesemente difforme dalla realtà) che il giudice querelante sia persona assimilabile agli squadristi fascisti e, perciò stesso, non sdegnosa dell'uso della mano pesante (“ferrea”, appunto) nei confronti di tutti coloro (nella specie la famiglia Gianoncelli) che si trovino a vivere vicende giudiziarie sottoposte al suo esame. Il richiamo della forza bruta, contro i cittadini giudicati, connota l'attività del magistrato di un intento persecutorio che è quanto di più lontano dalla dote di equilibrio richiesta nell'esercizio della funzione giudiziaria, ed è per ciò stesso, offensivo.

Quanto alla tesi propugnata dalla difesa del convenuto, secondo cui l'attore avrebbe travisato il significato che il giornalista intendeva attribuire all'illustrazione (ritenendo che le vittime della mano ferrata fossero i cittadini da lui giudicati, ossia la famiglia Gianoncelli) e non (come era nell'intenzione del giornalista) i giornalisti stessi (contro i quali aveva sporto querela) va rilevato che detto travisamento non esime da colpa l'autore, dovendosi ritenere assolutamente plausibile, in considerazione dei molteplici procedimenti Gianoncelli sottoposti all'esame dell'attore, sfociati finanche nella vendita della casa di una delle figlie dei falliti, l'interpretazione per cui i sottomessi alla mano di ferro fossero proprio i membri della famiglia Gianoncelli e che fra le case in fiamme vi fosse quella (“sfumata” appunto) di Patrizia Gianoncelli.

Una simile ambiguità di interpretazione, che coinvolge un'istituzione pubblica, concretizza in sé la lesione dell'immagine e della dignità del magistrato.

In definitiva, con la pubblicazione dell'immagine in questione, deve ritenersi violato il limite del diritto di critica – satira, essendo evidente l'intento di connotare la figura dell'attore in termini di forza intransigente, al limite del fanatismo se non della violenza, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, comunque, di attribuirgli caratteristiche diametralmente opposte a quelle di equilibrio e di correttezza che costituiscono l'essenza stessa della funzione giudiziaria, intento che si risolve in una lesione della sfera morale dell'uomo – magistrato.

 

Le responsabilità ed il danno

Alla luce delle superiori premesse, il convenuto Enea Sansi, autore dell'articolo e direttore del periodico, deve essere condannato ex art. 2043 c.c. (in relazione all'art. 595 c.p.c.) al risarcimento per aver diffamato l'attore.

La cooperativa editrice risponde solidamente del danno ex art. 11 l. n. 47/48.

In merito alla quantificazione dei danni va osservato quanto segue.

L'onore, la reputazione, nonché la dignità personale dell'attore debbono essere risarciti in se stessi. Alla lesione dei diritti della personalità si aggiunge il danno morale ex art. 2059 c.c., consistente nel disagio psicologico connesso alla rappresentazione della propria persona nei termini negativi descritti.

Considerata la notorietà (ristretta all'ambito locale della città ove esercita le funzioni) del soggetto colpito dalla diffamazione, la diffusione (pure locale) del periodico attraverso il quale gli illeciti sono stati consumati, la conseguente limitata accessibilità alla versione on - line della rivista, la natura dello strumento utilizzato per offendere (immagine) e la natura (comunque ambigua) delle insinuazioni rivolte a carico dell'attore, il danno può essere equitativamente liquidato in euro 4.000, somma già comprensiva degli interessi compensativi.

A ciò si aggiunge (Cass. n. 14485/00) la pena pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48 di euro 2.500, somma pure comprensiva di interessi compensativi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia,/ accertata, nei termini di cui in motivazione, la responsabilità di Enea Sansi e della cooperativa LABOS in ordine all'articolo pubblicato sul periodico 'l Gazetin di giugno 2008, condanna i convenuti a pagare in solido all'attore la somma di euro 4.000;

condanna i medesimi convenuti al pagamento in solido della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. 47/48 di € 1.000;

condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in euro 374 per spese, euro 2.000 per compenso, oltre accessori di legge;

indica in Enea Sansi e nella Cooperativa Labos le parti tenute al pagamento dell'imposta ex artt. 59 e 60 l. 131/86.

Brescia, lì 24 marzo 2014.

Il giudice

Carla D'Ambrosio

 

(da 'l Gazetin, giugno-luglio 2014
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