SENTENZA 23230/12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta da Saverio Felice Mannino (Presidente), Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario Gentile (Relatore), Elisabetta Rosi
Ha pronunciando la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26/0(/1953
avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Arnone, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da Carlo Ruta, imputato del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 08 febbraio 1948 n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato "Accade in Sicilia" e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal 16/12/2003 al 07/12/2004; e condannato alla pena di euro 150,00 di multa.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. Pen..
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948. Il sito utilizzato dal Ruta, in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa o stampato ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948. La disposizione di cui agli artt. 2 e 5 L. 07 marzo 2001 n. 62 – secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici – riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;
b) che, comunque, stante l’incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l’errore scusabile su legge extrapenale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., con conseguente esclusione della punibilità del Ruta.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Carlo Ruta è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato “Accade in Sicilia”, diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net, senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina attinente alla stampa:
1.1. Ai sensi dell’art. 1 L. 47/1948 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.
1.2. Dall’esame di detta disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
1.3. Nell’ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all’art. 5 citata L. 47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell'art. 16 citata legge n. 47/1948
2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell’obbligo di registrazione per il giornale o periodico, occorre esaminare – in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso – se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto “media” costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).
3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativo per le seguenti ragioni principali:
3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all'art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell'art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010).
4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che – non sussistendo nei confronti di Carlo Ruta l'obbligo della registrazione del giornale on line denominato “Accade in Sicilia”, ai sensi dell'art. 5 L. 47/1948 – lo stesso va assolto del reato di cui all'art. 16 citata legge n. 47/1948, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2/5/2011.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 10 maggio 2012.
Il componente estensore, Mario Gentile
Il Presidente, Saverio Felice Mannino