La sottoscritta senatrice Donatella Poretti con il collega Marco Perduca facciamo appello al Suo ruolo affinché, nel rispondere al più presto all'interrogazione parlamentare che le inviamo qui di seguito, da noi depositata al Senato in data di ieri, voglia accogliere le istanze in essa contenute per il ripristino urgente del rispetto dei tempi legali sulla concessione della cittadinanza italiana ai soggetti extracomunitari, e per l'abolizione di ogni discriminazione incostituzionale ai danni di queste persone.
Di seguito il testo dell'interrogazione:
Interrogazione dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca
al Ministro degli Interni
e al Ministro per la Cooperazione Internazionale e Integrazione
premesso che:
la normativa che in Italia regola l’acquisto della cittadinanza è contenuta principalmente nella Legge n. 91 del 1992 e nei D.P.R. n. 572 del 1993 e n. 362 del 1994 recanti i regolamenti di attuazione; in Italia la normativa che disciplina l’attribuzione della cittadinanza si basa principalmente sullo “ius sanguinis” (diritto di sangue) in base al quale si ha una specifica cittadinanza per trasmissione diretta della stessa da parte di madre e/o di padre. L’acquisto per “ius soli” (diritto del luogo), in base al quale è cittadino colui che nasce nel territorio di uno specifico Stato, è relegato ad ipotesi molto marginali;
l’acquisto della cittadinanza può anche avvenire per concessione, cioè in virtù di un Decreto del Presidente della Repubblica a seguito della richiesta rivolta allo Stato Italiano da parte di un soggetto che si trovi a possedere determinati requisiti;
l’acquisto della cittadinanza che avviene secondo il principio dello “ius sanguinis” è automatico e non richiede un procedimento specifico, mentre nelle altre ipotesi occorre rispettare una determinata procedura composta da diversi passaggi burocratici che vedono coinvolte diverse amministrazioni pubbliche come la Prefettura competente per territorio ed il Ministero dell’Interno;
considerato che:
tra le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana per concessione certamente le più rilevanti sono quelle relative al coniuge di cittadino italiano il quale può acquistare la cittadinanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della Legge n. 91 del 1992 dopo 2 anni di residenza legale e convivenza successivi al matrimonio oppure dopo tre anni in caso di residenza all’estero, e all’extracomunitario che risiede un modo continuativo da almeno 10 anni in Italia al quale può essere concessa la cittadinanza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 della Legge n. 91 del 1992;
rilevato che:
vale la pena sottolineare subito come, già all’interno di quest’ultima categoria, si possa individuare una grave disparità di trattamento: il coniuge di cittadino italiano, infatti, è titolare di un vero è proprio diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza (“può acquistare”), mentre all’extracomunitario residente da oltre 10 anni in Italia è concesso solamente un interesse legittimo (“può essere concessa”) al corretto comportamento della Pubblica Amministrazione nel prendere in considerazione la sua richiesta;
l’extracomunitario che risiede in Italia da oltre 10 anni, dunque, non matura un vero e proprio diritto soggettivo al conseguimento della cittadinanza italiana, ma la scelta di concedere o meno la cittadinanza rimane in capo allo Stato che gode, nell’ambito di questa sua prerogativa, di un ampio margine di discrezionalità;
tale discrezionalità, però, non è assoluta ma trova un limite in uno dei principi cardine del diritto internazionale, vale a dire il principio dell’effettività. In base al tale principio presupposto necessario della cittadinanza è l’appartenenza effettiva ad una determinata comunità;
l’eventuale rigetto dell’istanza, poi, va adeguatamente motivato dimostrando la sussistenza di un pericolo che deriverebbe allo Stato qualora si concedesse la cittadinanza a quella determinata persona; la procedura attraverso la quale un extracomunitario chiede di poter ottenere la cittadinanza italiana è contenuta nei regolamenti attuativi della Legge 91 del 1992 che stabiliscono con chiarezza quali amministrazioni pubbliche debbano essere coinvolte e quali siano le tempistiche da rispettare nella procedura medesima;
rilevato inoltre che:
in estrema sintesi l’istanza attraverso la quale si richiede di essere “naturalizzati” italiani, corredata da tutti i documenti indicati dai regolamenti attuativi, va depositata presso la Prefettura individuata in base alla residenza del richiedente. La Prefettura ha 30 giorni di tempo per svolgere i dovuti controlli al termine dei quali invia tutta la documentazione al Ministero dell’Interno che, dopo aver portato a termine i controlli di sua competenza, emette il decreto di concessione della cittadinanza oppure rigetta l’istanza. In caso di concessione del decreto quest’ultimo viene inviato al Presidente della Repubblica il quale appone la sua firma previo parere del Consiglio di Stato. Una volta munito della firma del Presidente il decreto viene nuovamente rimandato alla Prefettura affinché si provveda alla notifica dello stesso al diretto interessato. Il nuovo cittadino ha poi 6 mesi di tempo dalla notifica per effettuare il giuramento previsto dalla Legge innanzi al sindaco della sua città di residenza;
il procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, non può durare più di 730 giorni (2 anni) dal deposito dell’istanza presso la prefettura. Tale tempistica, già di per sé, estremamente lunga se si considera il fatto che riguarda lo “status” di una persona, vale a dire il proprio bagaglio di diritti e di doveri all’interno della comunità nella quale è inserita, non viene quasi mai rispettata. in media il procedimento di cittadinanza per “naturalizzazione” dura ben più di 3 anni superando, in molti casi, addirittura i 5 anni;
il T.A.R. del Lazio, competente a decidere in merito alle controversie in materia di cittadinanza, adito da molti extracomunitari in attesa di ricevere notizie in merito alla pratica di cittadinanza avviata ormai da anni, si è più volte espresso condannando la P.A. per la violazione delle tempistiche previste dalla Legge sulla cittadinanza e dai sui regolamenti attuativi. Tra le tante sentenze conformi si possono citare le sentenze nn. 33280 del 08.11.2010, 9265 del 24.11.2011, 6855 del 20.12.2011 e la n. 501 del 17 gennaio 2012. 16.Il T.A.R. del Lazio ha ogni volta imposto alla P.A. il termine di 30 giorni per definire il procedimento e pronunciarsi sulla concessione o meno della cittadinanza al ricorrente minacciando anche di nominare un commissario “ad acta” nel caso di mancato rispetto del termine; è superfluo rilevare come il ricorso reiterato al Giudice amministrativo da parte dei soggetti coinvolti nelle pratiche di cittadinanza sia un costo notevole da sostenere sia per le persone che intendono divenire cittadine italiane possedendone, è bene ribadirlo, tutti i requisiti previsti dalla legge, sia per la collettività che è costretta a sobbarcarsi i costi dei processi nei quali è coinvolta la P.A. In questo caso a causa delle proprie inadempienze;
l’eccessiva lunghezza dell’iter burocratico appena descritto costituisce, poi, una vera e propria violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione;
tra tutti coloro che chiedono di poter diventare cittadini italiani, la categoria degli etracomunitari che chiedono la cittadinanza per residenza viene, infatti, discriminata i vari modi;
quelli che richiedono la cittadinanza perché coniugi di cittadini Italiani, infatti, come già rilevato in precedenza, dal momento che il loro è un diritto soggettivo, le pratiche devono avere una durata massima di 2 anni al termine dei quali se non hanno ottenuto la cittadinanza per Decreto la possono ottenere grazie ad un provvedimento del Tribunale civile. Quelli che chiedono la cittadinanza per residenza non possono usufruire di tale possibilità e se le loro pratiche si prolungano per un periodo superiore ai termini di legge, questi ultimi devono sobbarcarsi tutte le spese ulteriori come, ad esempio, quelle relative al rinnovo del permesso di soggiorno, che si vanno ad aggiungere a quelle già sostenute per l’avvio della pratica di cittadinanza (che oggi ammontano ad € 200,00);
i cittadini comunitari e gli apolidi, poi, possono usufruire di un periodo di tempo inferiore ai 10 anni di residenza continua richiesto agli extracomunitari;
tutte queste discriminazioni si ripercuotono pesantemente sulla vita quotidiana di quegli extracomunitari che, sebbene siano ormai da anni inseriti stabilmente nel tessuto sociale italiano, non si vedono riconosciuti gli stessi diritti degli altri cittadini e neppure degli altri stranieri che sono riusciti ad ottenere la cittadinanza italiana in altro modo;
la lunghezza delle procedure di cittadinanza nel nostro Paese si caratterizza, poi, in negativo all’interno del panorama europeo dove, sebbene il principio cardine in tema di cittadinanza sia, come in Italia, quello dello “ius sanguinis”, in ogni caso le tempistiche medie per la concessione della cittadinanza sono molto inferiori e le procedure burocratiche sono tese maggiormente a valorizzare il rapporto della persona con la realtà territoriale dove essa vive piuttosto che la semplice discendenza famigliare;
per sapere:
- se il Governo, preso atto della costante violazione dei termini imposti dalla Legge 91 del 1992 e dai relativi regolamenti attuativi per la definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana richiesta per residenza ultradecennale da cittadini extracomunitari, da parte della P.A., come testimoniano le citate sentenze conformi emesse dal T.A.R. del Lazio, intenda valutare la possibilità di rivedere l’iter procedimentale così che i tempi previsti dall’articolo 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 possano essere rispettati;
- se il Governo, constatata la natura iniqua e vessatoria della procedura di concessione della cittadinanza italiana prevista per i cittadini extracomunitari residenti in Italia da oltre 10 anni anche al cospetto delle altre categorie di soggetti abilitati alla richiesta della cittadinanza, voglia provvedere modificando l’attuale normativa riducendo il termine utile alla definizione del procedimento oggi stabilito in 730 giorni;
- se il Governo, rilevata la disparità di trattamento tra le varie tipologie di soggetti abilitati a richiedere la cittadinanza italiana, voglia unificare tutte le categorie considerando un diritto soggettivo di tutti coloro che si trovano a possedere i requisiti previsti dalla Legge quello di poter richiedere l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Donatella Poretti