Firenze – Le ultime decisioni del TAR Veneto hanno visto il pieno consolidamento del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito anche presso questa sede, che, in passato, aveva manifestato non poche incertezze.
Dopo aver annullato provvedimenti dei Comuni di Monticello Conte Otto (VI) (TAR Venezia, Sez. III, sent. 7.6.2011 n. 950) e Brentino Belluno (VR) (TAR Venezia, Sez. III, sent. 25.1.2012 n. 56) il TAR ha annullato, dapprima, il regolamento della Città di Vicenza (TAR Venezia, Sez. III, sent. 27.12.2011 n. 1908) ed ora anche quello della Città di Verona (TAR Venezia, Sez. III, sent. 3.2.2012 n. 132).
Piena è l’adesione del TAR all’interpretazione più rigorosa proposta dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, sentt. 16.9.2011 n. 5185, 16.3.2011 n. 1607 e 26.1.2011 n. 551) e comunque dalla prevalente giurisprudenza in base alla quale l’art. 3 co. 2 ter D.Lgs. n. 109/1998 «ha introdotto un principio immediatamente applicabile» e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto dare attuazione a tale principio, ma, come noto, non è stato mai adottato «può sì introdurre misure innovative per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, ma non sarebbe comunque abilitato, stante il tenore della legge, a stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito».
Viene inoltre confermato che tale principio «è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, atteso che persegue lo scopo di assicurare una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza» e che «si pone in una linea di coerente continuità con i principi di valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile, sanciti dalla Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, sui “diritti delle persone con disabilità”, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18».
Non si può non notare, con soddisfazione, come il TAR abbia utilizzato per quasi tutte queste decisioni una c.d. “sentenza in forma semplificata” come previsto dall’art. 74 c.p.a. nel caso in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, segno, quindi che per il TAR Venezia la questione è definitivamente risolta.
Va, infine, sottolineata la portata di tali decisioni che impongono alle amministrazioni comunali, che si sono visti annullati atti di natura regolamentare, il rispetto del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito non solo ai ricorrenti, ma a tutti quelli cui la disposizione annullata si applicava: per pacifica giurisprudenza, infatti, la decisione di annullamento - che esplicherebbe in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.
Franco Trebeschi
avvocato del foro di Brescia, collaboratore Aduc