Lo scorso 14 aprile il Tar Toscana ha emesso una importante pronuncia (n. 694/2011) in favore dei pazienti ricoverati nelle Rsa, che si aggiunge al trend giudiziale positivo degli ultimi mesi dovuto anche alla recente sentenza del Consiglio di Stato.
Il caso è quello di una signora residente in provincia di Pistoia, affetta dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato e riconosciuta invalida civile al 100% dal novembre 2007. La famiglia, obbligata ad un ricovero in struttura privata convenzionata (senza copertura di Asl o Comune, rispettivamente per quota sanitaria e quota sociale), si è vista negare il riconoscimento degli emolumenti dovuti per legge alle istituzioni, perché, non essendo questa Rsa gestita direttamente dall'Asl competente per territorio di residenza, seppur in Toscana e convenzionata con altra Asl della Regione, non si provvedeva all'esborso, possibile, invece, se la paziente si fosse trasferita in zona Asl di Pistoia. A nulla sono valse le ragioni di famiglia e Difensore Civico: il grave stato di salute della ricoverata non consentiva un trasferimento in sicurezza, tra l'altro ben avrebbe potuto e dovuto l'Asl pistoiese competente pagare la quota sanitaria e contabilmente sistemare la vicenda con le altre amministrazioni coinvolte.
È stato allora necessario un ricorso al Tar Toscana, patrocinato dall'avv. Franco Trebeschi, affinché l'autorità giudiziaria ristabilisse l'ordine e rimborsasse quanto anticipato dalla paziente e dai suoi familiari. La sentenza è lunga e ricca di riferimenti normativi che esulano anche dal tema propriamente dedotto in causa. Si afferma, infatti, che:
1 - La giurisdizione del giudice amministrativo è di natura “esclusiva” ossia, in materia di riparto dei costi di ricovero in Rsa, il Tar è competente non solo per gli interessi legittimi (nella specie per gli emolumenti sociali quali la quota sociale) ma anche per i diritti soggettivi (generalmente attribuiti al giudice ordinario) quali il diritto alla salute (ossia il diritto alla quota sanitaria). Ciò in virtù di una norma, quella contenuta all'art. 33, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 80/1998, come corretto e integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204. Articolo, che, tuttavia, segnaliamo non esser più in vigore dal settembre dello scorso anno;
2 - La Regione Toscana, con le sua legge sul Fondo per la non autosufficienza (legge regionale 66 del 2008), e delibere varie che la attuano, crea una commistione e indebita confusione fra “quota sanitaria” e “quota sociale” che non è tollerabile. In altre parole, di fronte alla richiesta di presa in carico di un paziente bisognoso di cure e di assistenza socio-sanitaria, occorre tenere ben distinti i due emolumenti: la quota sanitaria, dovuta dal SSN tramite le Regioni, è attinente alla cura della malattia e deve far riferimento a parametri esclusivamente sanitari; la quota sociale può considerare altri fattori, quali il reddito e la situazione di bisogno socio ambientale. Il Tar Toscana ha dunque redarguito l'amministrazione che intende far passare per “quota sanitaria” il contributo regionale del Fondo di non autosufficienza (fondo creato per l'assistenza sociale), subordinandolo alla presenza delle medesime condizioni socio ambientali (in primis l'esistenza di figli!);
3 - Il cittadino ha diritto di scegliere il luogo ove curarsi, senza che possa rilevare in suo sfavore la diversa sede dell'amministrazione Asl competente per territorio. Spetta, semmai, alle amministrazioni coinvolte, effettuare i vari conguagli e le varie misure a compensazione dei reciproci crediti e debiti.
Una pronuncia ampia, dove si annullano i provvedimenti dell'amministrazione e si impongono grandi somme da restituire alla paziente anche a titolo di spese legali, che ci fa ben sperare su un cambio di rotta del Tar Toscana, che sino ad oggi ha mostrato notevoli oscillazioni e non sempre, purtroppo, in favore degli utenti.
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Claudia Moretti, legale Aduc