Sposato con cittadina italiana, D. cittadino Senegalese, ha dovuto ricorrere al Tribunale civile di Firenze per veder dichiarare il suo diritto all'ottenimento della carta di soggiorno prevista dalla normativa comunitaria per i coniugi di cittadini europei.
Ieri la Dr Maria Lorena Papait del Tribunale di Firenze, nel procedimento n. 872/2010, ha ordinato alla Questura di Firenze il rilascio del documento negato.
Cos'è accaduto?
Il Sig. D. si trova in Italia da quasi dieci anni ed ha, come molti stranieri, fatto ingresso irregolare. Nel 2002 la sua situazione di irregolarità veniva sanata ed otteneva il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato di anno in anno fino al 2006. Dopo altre vicende si sposa con L. cittadina italiana e ottiene così un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Sig. D. chiede allora la Carta di Soggiorno prevista all'art. 10 l. 30/2007 per chi è sposato con cittadino comunitario. La norma è chiara ed è indubbio che D. ne ha diritto, ma la Questura contesta al D. che non è entrato in Italia con un visto di ingresso.
A nulla valgono i rilievi proposti dal ricorrente, che si è allora dovuto rivolgere alla giustizia.
L'art. 5 comma 2 della legge 30 citata così recita:
«I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto».
Tale norma, a dire della Questura, comporta che chi si trova in Italia per altre vicende o altri motivi, magari ben prima di aver contratto matrimonio, per ottenere la carta di soggiorno sarebbe costretto a uscire e rientrare col visto di ingresso.
E ciò anche se magari, come nel caso di D., era già in possesso di altro permesso per motivi familiari!
Per fortuna il buon senso e la norma sono stati ristabiliti dal Giudice fiorentino che ne ha data l'unica interpretazione possibile, anche nel rispetto della direttiva comunitaria che sul punto ci vincola ancor più della legge nazionale. Diversamente si incorrerebbe nell'assurdo che chi, anni addietro, non fece ingresso regolarmente in Italia, non avrà mai diritto alla carta di soggiorno. Oppure, più assurdo ancora, uscire e rientrare con visto di ingresso “nuovo” per esser nel frattempo divenuto “familiare” di cittadino comunitario.
Il giudice ha accolto la tesi dei legali: nell'ordinanza si legge:
«...ritenuto che la norma richiamata dalla Questura si riferisca a fattispecie diversa da quella in esame - cioè ai familiari extracomunitari che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione in Italia (quindi a coloro che siano già “familiari”, nella specie coniugi, prima di fare ingresso in Italia), i quali una volta ottenuta la Carta di soggiorno non avranno più bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia - mentre nel caso in esame il ricorrente era già in Italia da diversi anni quando è divenuto “familiare” della cittadina italiana L. per effetto del matrimonio celebrato in Italia il 4.4.2009» e ancora: «...in ogni caso, una volta rilasciato all'extracomunitario il permesso di soggiorno in ragione del matrimonio con cittadino italiano, permanendo allora questi in Italia in modo regolare, non si vede perché non rilasciare la Carta di Soggiorno trascorsi tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno...».
Molte volte, nel pianeta immigrazione, non se ne vede davvero il perché.
Claudia Moretti, legale Aduc
Qui l'ordinanza del Tribunale di Firenze [pdf]