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Sondrio. Una mano sporca l’altra… Tutte due sporcano il muso!
04 Dicembre 2010
 

SENTENZA

È finalmente svelato l’arcano: dopo 50 giorni di doglie (tanti ne sono passati tra l’udienza e la stesura delle motivazioni, forse per la difficoltà nell’individuarle) il TAR ha partorito, non si sa se con dolore, la storica sentenza, sull’abuso di Ronchi.

Della vicenda questa rubrica si è già occupata ('l Gazetin, marzo 2010): abbiamo parlato di una “storia semplice”, all’italiana, ed infatti eccone le conclusioni, all’italiana appunto.

Il TAR ha rigettato il ricorso della parte offesa stabilendo la legittimità della sanatoria concessa dal molto onorevole Comune di Sondrio per l’abuso di Ronchi, realizzato per circa 3/4 sulla proprietà altrui (del ricorrente); queste le motivazioni più salienti, tradotte in italiano corrente (il corsivo riprende le espressioni letterali del T.A.R.).

 

MOTIVAZIONI

1) Al Comune non incombe di compiere complesse ricognizioni giuridico- documentali circa le pretese di soggetti estranei (punto 7.2 del doc. 1) ovvero: il Comune non è obbligato a verificare dove materialmente si trova l’opera abusiva e se l’area dalla stessa occupata sia di proprietà di chi ha commesso l’abuso o di chi ha subito “l’invasione”.

2) Il Comune ha appurato che il sig. Luciano Giacomelli (l’invasore) era proprietario del mappale n. 386 (inconfutabile verità) ed ha verificato... che le opere oggetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria sono state realizzate su tale mappale, per come risultante dagli atti (punto 7.3 del doc. 1), ovvero: l’essenziale è che agli atti sia stato dichiarato che le opere sono state realizzate sul mappale n. 386. Pazienza poi se, in realtà, le stesse prevalentemente invadano il mappale n. 384 e se in sede penale sia stata riconosciuta la falsità del progetto!!

3) La presentazione di una denuncia per invasione della proprietà privata (e per la falsità del progetto, aggiungiamo noi) non può, di per sé, consentire, in mancanza di un accertamento da parte dell’autorità giudiziaria penale, di negare valore alla documentazione attestante la proprietà di chi ha chiesto la sanatoria;

4) La ricorrente, la quale assume di essere proprietaria di gran parte dell’area su cui insistono le opere assentite in sanatoria non potrà che agire nella sede opportuna per la tutela del proprio diritto; ovvero: si faccia una bella causa civile!!

 

MA IN REALTÀ…

1) Il Comune ha mantenuto la decisione di costituirsi in difesa dell’abuso. E così, se da un lato i tagli dei fondi agli enti locali, da essi denunciato con alti lamenti, mettono in crisi servizi di primaria importanza, dall’altro, non scalfiscono la possibilità di stanziare fondi in difesa degli abusi edilizi, contro le vittime degli stessi. È quanto accaduto in questo caso che ha visto distogliere denaro pubblico dai bisogni primari dei cittadini per difendere “le ragioni” dell’invasore contro le “pretese” dell’invaso.

Tale comportamento, adottato oggi dalla giunta di centro-sinistra rappresenta la lineare continuità di quello adottato dalla precedente giunta di centro-destra.

2) Agli atti (del Comune) risulta che il progetto presentato per la sanatoria era falso. Tale circostanza è comprovata dalla perizia disposta dalla Procura della Repubblica (vedere doc. 2), depositata prima del rilascio del permesso in sanatoria, che accertava l’avvenuta invasione, seppur ritenuta non dolosa (sic!) dell’altrui proprietà da parte del Giacomelli.

3) Agli atti del ricorso avanti il T.A.R. è stata prodotta anche la sentenza, divenuta definitiva, pronunciata dal Giudice di Pace in sede penale, con la quale pure viene riconosciuto (sempre in assenza dell’elemento doloso, ben s’intende) l’avvenuta invasione del terreno; peccato che al TAR sia sfuggito anche tale “insignificante” (?!) particolare.

Morale: Ti hanno portato via il terreno? Ti hanno regalato dieci anni di triboli, di cause penali e amministrative? Fattene altri dieci di cause civili: questo è l’aiuto che la vittima riceve dall’istituzione “Giustizia”!

 

AZZECCAGARBUGLI

(Dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni: «All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle»)

E intanto il Comune paga fior di avvocati per difendere l’abuso e con esso, implicitamente, la strenua difesa dell’operato dei valenti tecnici, funzionari e dirigenti del Comune di Sondrio, come pure di coloro che nell’esercizio dell’azione penale, non potendo negarsi i fatti (l’abuso e l’invasione) hanno disseminato la vicenda di “è vero, ma non l’ha fatto apposta”.

 

PANTALONE PAGA

La vittima ricorrerà al Consiglio di Stato. Si continuerà a tutelare l’invasore anche in tale costosissima sede?

E mentre il nostro ente locale opera in perfetta sintonia con colui che ha commesso l’abuso edilizio, ecco i passi che la vittima che lo ha subito ha percorso in questi anni (e chiediamo scusa se qualche atto viene dimenticato).

 

Istanze, denunce e ricorsi presentati dal soggetto danneggiato

2001. 12 dic. - sopralluogo tecnico per tentativo di definizione amichevole dei confini rimossi.

2002. 7 gen. - richiesta di sottoscrizione di accordo per definizione bonaria dei confini; - reiterazione della richiesta di accordo amichevole o, in subordine, di ripristino dei luoghi; 20 feb. - denuncia per invasione di proprietà, usurpazione, danneggiamento e tentata estorsione (proc. pen. 2222/02 sdoppiato in p.p. 379/02 e p.p. 850/02); 24 ott. - opposizione a proposta di archiviazione p.p. 379/02.

2003. 11 apr. - denuncia per false informazioni ai Carabinieri da parte del progettista (p.p. 761/03); 14 apr. - richiesta all’Ufficio Tecnico in ordine a eventuale domanda per sanatoria e diffida al rilascio; 14 apr. - opposizione alla richiesta di archiviazione p.p. 850/02; 8 mag. - richiesta all’U.T. di informazioni circa eventuali iniziative adottate contro l’abuso; 24 giu. - consultazione atti e richiesta a U.T. di copia domanda sanatoria presentata il 30.05; 25 giu. - segnalazione all’U.T. della non conformità (falso in progetto); 11 lug. - esposto alla Procura per omissione di atti d’ufficio, invasione, falso in progetto; 1° dic. - contestazione interpretazione da parte dell’U.T. di norme urbanistiche e reiterazione diffida al rilascio di sanatoria; 11 dic. - opposizione e diffida in ordine alla manifestata intenzione di rilascio sanatoria; 19 dic. - querela presso il C.F.S. per invasione terreni e danneggiamento.

2004. 17 feb. - denuncia per falso ideologico, omissioni di atti d’ufficio e abuso d’ufficio conseguente il rilascio permesso in sanatoria con progetto falso (p.p. 514/04 poi riunito al pp. 1437/03) e segnalazione alla Corte dei Conti; 31 mar. - istanza al P.M. di decreto di rinvio a giudizio a seguito deposito di perizia del Consulente Tecnico d’Ufficio; 15 apr. - ricorso al TAR contro il rilascio della sanatoria; 7 mag. - integrazione di segnalazione a Corte dei Conti a seguito deposito perizia CTU; 11 ago. - ricorso per sospensiva al Consiglio di Stato; 9 dic. - costituzione in giudizio p.p. 98/04 avanti Giudice di Pace per danneggiamento e invasione; 21 dic. - ricusazione del Giudice di Pace.

2005. 24 dic. - opposizione alla richiesta di archiviazione p.p. 761/2003.

2006. 24 feb. - opposizione alla richiesta di archiviazione p.p. 1437/03; 10 lug. - richiesta di riapertura indagini alla Procura per falso negli elaborati; 10 lug. - reiterazione segnalazione a U.T. del falso negli elaborati per richiesta di sanatoria; 13 lug. - richiesta di informazioni e chiarimenti a UT; 19 set. - Reiterazione di contestazioni a U.T. in ordine al falso in progetto.

2007. 10 gen. - Richiesta a U.T. di documentazione presentata dall’invasore sul prospettato ripristino dello stato dei luoghi.

2008. 25 feb. - segnalazione al Giudice di Pace di deposizioni testimoniali non conformi al vero; 29 mar. - esposto per deposizioni testimoniali non veritiere avanti il G.d.P. (p.p. 1482/08); 22 dic. - opposizione alla richiesta di archiviazione p.p. 1482/08.

2009. Mar./apr. - Nuovi rilievi tecnici a spese del danneggiato ai fini della promozione causa di determinazione dei confini.

 

Giuliano Ghilotti

CARTA CANTA Rassegna di orrori documentali”

(da 'l Gazetin, luglio 2010)


Foto allegate

doc. 1 - Estratto della sentenza n. 1168/10 del TAR Lombardia (pag. 4)
doc. 2 - Comparazione perizia CTU Procura con progetto presentato in Comune
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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - ISSN 1124-1276 - R.O.C. N. 32755 LABOS Editrice
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