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Avanti Diritto Onlus. Lo Statuto 
Marco Cottica cita nuovamente in giudizio 'l Gazetin
Sondrio, 13 settembre 2010. Franco Gianoncelli (2° da sin.) intrattiene un passante in bicicletta
Sondrio, 13 settembre 2010. Franco Gianoncelli (2° da sin.) intrattiene un passante in bicicletta 
05 Ottobre 2010
 

Così come veniva richiesto da Luca Vitali in un commento del 11/09/2010 e come assicurava Franco Gianoncelli rispondendogli il giorno successivo, diamo di seguito integrale pubblicazione del testo dello Statuto dell'Associazione Avanti Diritto Onlus, costituitasi come già sapete il mese scorso a Sondrio. Ci scusiamo per le settimane di ritardo ma, da un lato, i responsabili dell'Associazione hanno voluto che fossero prima completate tutte le pratiche di registrazione, riconoscimento della personalità giuridica etc. e, dall'altro, sono state settimane piuttosto 'intense', qui al giornale e per Labos Editrice. Vi avevamo giust'appena riferito della nuova citazione in giudizio da parte del giudice Dr Fanfarillo e, a fine mese, ci è stata notificata nuova citazione anche da parte del curatore Dr Marco Cottica. Si tratta dell'introduzione di causa di merito (con richiesta risarcimento danni per € 25.000,00) per gli stessi articoli per i quali già è incardinato procedimento al terzo grado di giudizio (con risultati, ricorderete, fin qui alterni) e per i quali nella scorsa primavera il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale ha respinto la 'procedura d'urgenza' revocando l'ordinanza, in prima istanza favorevole al Dr Cottica, adottata dal giudice Paci. La prima pubblica udienza delle parti è fissata per il 26 gennaio 2011, presso il Tribunale di Sondrio; quell'altra, a Brescia, il precedente 12 gennaio (un inizio d'anno davvero coi fiocchi e... bene augurante, che ne dite?). “Senza tregua”, titolavamo un paio di settimane fa; e, davvero, è senza un attimo di tregua...

Per tornare alla neonata Associazione, facciamo presente che i promotori segnalano intanto come primo punto di riferimento il recapito della sede sociale come riportato nello Statuto stesso. (Es)

 

 

Associazione Avanti Diritto Onlus

STATUTO

 

Le premesse formano parte integrante dell’atto costitutivo e dello statuto.

Art. 1 – Denominazione. La costituenda organizzazione non lucrativa di utilità sociale viene denominata «Associazione Onlus per la giustizia Avanti Diritto – in memoria di Giovanni Grignano» (di seguito solo «Associazione Avanti Diritto Onlus»).

Art. 2 – Sede Sociale. La sede dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale Associazione Avanti Diritto Onlusviene stabilita nel comune di Sondrio, Via Stelvio 40.

Art. 3 – Scopo. Le finalità dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale Associazione Avanti Diritto Onlus quelle di intervenire presso le Istituzioni per il rispetto della legalità, della giustizia, l’affermazione dello stato di diritto ed in generale il rispetto delle regole con il sostegno di quanti, singoli, enti, istituzioni, operano in questa direzione.

Per gli stessi obiettivi l’Associazione Avanti Diritto Onlus si propone di intervenire contro i casi di mala giustizia e di cattiva gestione della pubblica amministrazione, con particolare riguardo ad abusi, ingiustizie, prepotenze che persone o “poteri forti” esercitano nei confronti dei soggetti più umili e meno attrezzati a difendersi.

La Associazione Avanti Diritto Onlussi propone di operare per le finalità sopra indicate sia con interventi diretti, senza escludere iniziative di carattere legale, sia con iniziative rivolte agli organi di informazione, per la sensibilizzazione su casi specifici o a sostegno di campagne di carattere generale.

Art. 4 – Qualifica di ONLUS. L’Associazione Avanti Diritto Onlus riveste la qualifica di Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale rientrando le proprie finalità istituzionali tra quelle contemplate dall’art. 10, c. 1, lettera a) punto 10 «tutela dei diritti civili».

Art. 5 – Perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Associazione Avanti Diritto Onlus ha per scopo esclusivo quello di perseguire le finalità di solidarietà sociale di cui ai precedenti punti 3 e 4.

Art. 6 – Divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai punti 3 e 4. È fatto divieto all’Associazione Avanti Diritto Onlus di svolgere attività diverse da quelle indicate ai punti 3 e 4 eccezione fatta di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 7 – Durata. La durata dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale Associazione Avanti Diritto Onlus è illimitata.

Art. 8 – Scioglimento. L’Associazione Avanti Diritto Onlus potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria e solo qualora nessun associato fosse in grado di continuare a perseguire gli scopi sociali.

Art. 9 – Soci e relative domande di ammissione. Oltre ai fondatori, che sono soci di diritto, possono essere ammessi all’associazione: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

I soci onorari verranno scelti dal Presidente, sentiti i consociati, tra persone che rivestono cariche istituzionali di prestigio e/o che si siano distinte per meriti speciali, soprattutto per gli scopi sostenuti dall’associazione, o a questi simili o affini.

Tutti coloro, eccezione fatta per i soci fondatori e i soci onorari, che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda su apposito modulo. Per i minori, il modulo dovrà essere controfirmato dai genitori o dagli esercenti la patria potestà.

La qualità di socio viene acquisita all’atto di presentazione della domanda, subordinatamente all’accoglimento della stessa da parte del Presidente.

Art. 10 – Esonero dal versamento di quote associative. L’iscrizione all’associazione non comporta il versamento di quote associative. Ciascun socio potrà contribuire all’attività dell’associazione mediante prestazione gratuita della propria collaborazione, in relazione alle specifiche iniziative dell’Associazione e compatibilmente con le proprie capacità anche professionali.

Art- 11 – Socio Sostenitore. Assume la qualifica di socio sostenitore l’associato che oltre alla propria collaborazione gratuita contribuirà economicamente mediante versamento di contributi per finanziare le iniziative dell’associazione.

Art. 12 – Organi. Gli organi dell’organizzazione non lucrativa di utilità sociale Associazione Avanti Diritto Onlus sono: il Presidente; il Vice Presidente, in caso di assenza temporanea del Presidente; l’Assemblea degli associati.

Art. 13 – Il Presidente. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, della quale assicura il regolare funzionamento e assume la direzione e il controllo.

In sede costitutiva e, fino a revoca, viene nominato Presidente dell’organizzazione non lucrativa di utilità Associazione Avanti Diritto Onlus il socio fondatore, signor Gianoncelli Franco.

Art. 13 – Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

La carica di vice presidente è temporanea e potrà essere assunta, all’occorrenza, da qualsiasi associato che manifesti la propria disponibilità, purché con il consenso di almeno tre soci fondatori; in difetto di auto-candidature assume temporaneamente la carica di vice presidente il socio fondatore più anziano, che dichiari di accettare.

Art. 14 – L’Assemblea. L’Assemblea viene riunita annualmente in sessione ordinaria per l’approvazione del rendiconto e in sessione straordinaria per atti di straordinaria amministrazione.

Art. 15 – Rendiconto. Il Presidente provvede alla predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei consociati.

Art. 16 – Anno sociale. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17 – Patrimonio. I mezzi finanziari sono costituiti da contributi, lasciti e donazioni, nonché dai proventi derivanti da attività commerciale della ONLUS, purché effettuata nel rispetto dei limiti legislativi di cui al successivo articolo 22.

Art. 18 – Divieto di distribuzione utili. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19 – Obbligo di impiego utili per attività istituzionali. L’Associazione Avanti Diritto Onlus ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 20 – Obbligo di devoluzione patrimonio. L’Associazione Avanti Diritto Onlus l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Disciplina del rapporto associativo. Il rapporto associativo e le relative modalità sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, motivo per cui viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e viene previsto per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 22 – Utilizzazione distintivo e qualifica di ONLUS. L’Associazione Onlus per la giustizia Avanti Diritto – in memoria di Giovanni Grignano per brevità utilizzerà la denominazione abbreviata «Associazione AVANTI DIRITTO – ONLUS» farà uso di distintivo da apporre su ogni atto che andrà a redigere, nonché sulla carta intestata. Qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico dovrà essere accompagnata dall’intestazione e dal segno distintivo, nonché dalla locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Art. 23 – Attività connesse. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 24 – Norma di rinvio. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme regolatrici delle organizzazioni non lucrative senza scopo di lucro.


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