Le ultime pronunce dei giudici in materia di regolarizzazione degli stranieri hanno tutto il sapore della beffa, e l'intera vicenda “regolarizzazioni” rappresenta l'ennesima, sfiancante, anomalia italiana.
Ripercorriamo i fatti
La legge 102 del 2009 consente la regolarizzazione di colf e badanti clandestini: il datore di lavoro dichiara l'esistenza del rapporto, lo regolarizza e lo straniero ottiene un permesso di soggiorno. Fra i requisiti previsti dal decreto, il non aver subito condanne penali, anche non definitive, per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo (artt. 380 e 381 c.p.p.).
Cosa vuol dire? Che non bisogna avere subito condanne penali per i reati elencati in quegli articoli o per i reati la cui pena edittale non sia superiore a certi limiti?
La legge non lo dice, i datori di lavoro e gli stranieri non vi prestano molta attenzione, e le domande vengono presentate.
È solo a marzo che, benché i dubbi sull'interpretazione della norma fossero stati avanzati sin da subito, il Ministero dell'Interno si “sveglia” e chiarisce con la Circolare n. 1843 del 17 marzo 2010 che interpreterà la legge negando la regolarizzazione anche agli stranieri che dopo aver ricevuto un foglio di via non abbiano ottemperato all'ordine di allontanamento del Questore e siano stati fermati ad un successivo controllo (art. 14, comma 5ter, del testo Unico sull’immigrazione d. lgs. 286 del 1998).
Un chiarimento tardivo, che avrebbe avuto senso se fatto all'indomani dell'entrata in vigore della legge, prima ancora della scadenza del termine per presentare la domanda. Ormai la frittata è fatta e la legge sulle regolarizzazioni viene soprannominata “sanatoria truffa”, perché tanti stranieri hanno partecipato alla regolarizzazione e si sono poi visti respingere la domanda, con tanto di espulsione.
Passano i mesi, puntuali iniziano ad arrivare i primi dinieghi sulla base della circolare, e gli stranieri iniziano a fare ricorso al Tar. E quella che era stata soprannominata una sanatoria truffa diventa la “sanatoria beffa”. Beffa perché i vari Tar italiani iniziano a decidere in maniera diversa, c'è chi dà ragione agli stranieri, chi gli dà torto, e quindi il destino della propria regolarizzazione è affidato al luogo in cui si vive, al Tribunale che deciderà.
I primi fortunati sono i Toscani: il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione agli stranieri perché secondo i giudici il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter non rientra tra quelli elencati negli articoli 380 e 381 del ccp, poiché espressamente escluso da altro comma dello stesso articolo.
Di parere opposto il Tar dell'Umbria, che rigetta il ricorso di un cittadino straniero con una vicenda molto simile a quella toscana.
Interviene allora il Governo che ribadisce, in risposta ad una interpellanza parlamentare tramite il sottosegretario all’Interno, la correttezza della circolare. E aggiunge: non potrà regolarizzarsi «lo straniero che senza giustificato motivo permanga illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsi entro cinque giorni, se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato». Mentre «è fuori dall’applicazione dell’articolo 381 la seconda fattispecie di reato -sempre prevista dall’articolo 14, comma 5-ter, del predetto decreto legislativo- che punisce, con la reclusione da sei mesi ad un anno, lo straniero che permanga illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsi, se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, riguardante i soggiornanti di breve durata».
Chiaro, vero? Di tutta risposta, pochi giorni dopo si pronuncia anche il Tar Veneto, che appoggia l'orientamento toscano, cui si aggiungono, nell'ultima settimana, le pronunce del Tar Lombardia e del Tar Marche. L'orientamento prevalente rassicura, ma siamo certi che ci vorrà anche del tempo prima della parola “fine”. A prescindere da quale sarà l'orientamento dei giudici, tutta questa situazione si sarebbe potuta evitare con una norma chiara, o con una circolare ministeriale tempestiva.
Emmanuela Bertucci, legale, responsabile Aduc-Immigrazione