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Tariffa rifiuti. È un tributo. Emendamento soppressivo alla manovra finanziaria
17 Giugno 2010
 

Nella recente manovra finanziaria, ora al vaglio del Senato, il Governo ha inserito una norma interpretativa che riguarda la nuova “tariffa” sui rifiuti, la TIA (Tariffa Integrata Ambientale) contenuta nel testo unico sull'ambiente (D.lgs. 152/2006, non in vigore perché mancano i decreti attuativi). La norma precisa che la nuova tariffa sui rifiuti va a sostituire la precedente introdotta dal decreto Ronchi al posto della TARSU, e che va intesa come “corrispettivo” di un servizio di smaltimento e non “tributo” (come invece ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza 238/2009 che ha dato avvio alle richieste di rimborso Iva). I contenziosi, quanto la nuova TIA entrerà in vigore, saranno appannaggio del giudice ordinario e non tributario.

In merito l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) è da mesi che sta conducendo una serrata ed esplicita contesa che, sul merito proprio di questo emendamento, fa una doppia valutazione:

- se la disposizione è frutto di un errore del compilatore. Forse si voleva citare la norma oggi in vigore, cioè quella del decreto Ronchi (D.lgs. 22/97), sì da placare le richieste di rimborso e bloccare quei pochi gestori di rifiuti (come l'Ama a Roma) che hanno cominciato a non applicare più l'Iva in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale. Se di errore si tratta, sappia il compilatore che così non blocca rimborsi e non applicazione dell'Iva!!

- se non fosse errore, per l'utenza giuridicamente non cambierà nulla, neppure all'indomani dell'entrata in vigore della nuova TIA. Sebbene il Governo e alcune frange del Parlamento abbiano fatto di tutto per continuare a far pagare l'Iva sugli importi richiesti per la gestione dei rifiuti oltre che negare i rimborsi per il regresso, non possono farlo con sole “dichiarazioni interpretative” e senza metter mano alla sostanza delle cose.

Confrontando la nuova TIA prevista all'art. 238 del D.lgs. 152/2006, che il Governo vuole trasformare in corrispettivo, con la vecchia (TIA Ronchi), che la Corte Costituzionale ha sentenziato trattasi di un tributo, si comprende come si tratti sostanzialmente della stessa tipologia di imposizione. Alla prima occasione, quindi, magistratura e Corte Costituzionale, chiamate ad esprimersi non potrebbero non riconoscere che anche la nuova Tia è un tributo.

Cosa distingue un tributo da un corrispettivo? Vediamo:

1. nulla conta che si chiami in un modo piuttosto che in un altro;

2. il fatto che esista l'obbligo di pagare la raccolta dei rifiuti, lo rende un tributo e non un corrispettivo per un servizio;

3. se quanto si paga fosse esclusivamente parametrato alla propria produzione di rifiuti, si tratterebbe di un “corrispettivo”; se invece, in ciò che si paga è incluso, per esempio, anche il dovuto a copertura del servizio di pulizia delle strade o altro che riguardi il territorio pubblico, allora si tratta di un tributo;

4. l'individuazione di una somma che corrisponda alla sola “potenziale” produzione di rifiuti e non alla “effettiva” produzione degli stessi, la rende “tributo” anziché “corrispettivo”.

La nuova TIA non è, in questo, difforme dal precedente e attuale tributo. È parametrata non agli effettivi rifiuti prodotti, ma al mero possesso di una casa o altra superficie che produce rifiuti.

Lo Stato, se vuole chiedere il balzello ai cittadini, dovrà ripensare interamente la tassa sui rifiuti, lavorando proprio su quei parametri indicati.

Per questo motivo, col senatore Marco Perduca, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 33 dell'art. 14 della manovra finanziaria.

 

Donatella Poretti

 

Qui il testo dell'emendamento

 

Per approfondimenti:

- scheda pratica sui rifiuti

- il completo parere legale dell'Aduc

- le iniziative dell'Aduc


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