Nel disegno di legge sulle intercettazioni si prevede, di fatto, il divieto per le riprese audio e video di tutti i processi giudiziari. Chi e perché vuole i processi a porte chiuse? Una domanda che resta inevasa e alla quale nessuno pare intenzionato a rispondere ai cittadini perché, invece che semplificare e agevolare la possibilità di seguire i pubblici dibattimenti, si complica la norma!
Dalla chiusura totale uscita dalla Camera siamo arrivati ad un emendamento del relatore al Senato, sen. Roberto Centaro, dove si propone che per superare l'obiezione delle parti processuali alle riprese si possa pronunciare il presidente della Corte d'Appello laddove ravvisi un interesse sociale particolarmente rilevante.
Come e perché debba essere esautorato il giudice non è dato sapere. Lo stesso giudice (monocratico o collegiale) che decide l'ammissione di prove, di testimonianze e infine emette la sentenza, perché non può decidere sulle riprese? Perché deve demandare la decisione ad un presidente della Corte d'appello che nulla conosce del dibattimento, neppure le motivazioni con cui le parti si oppongono?
Mentre nessuno fornisce una motivazione e una paternità politica a questa volontà di lasciare microfoni, telecamere e quindi i cittadini fuori dalle aule dei tribunali, per parte nostra abbiamo presentato un subemendamento (1) per ripristinare la formulazione attuale con cui il giudice decide nei casi in cui ravvede l'interesse sociale, ma nei casi in cui anche il giudice fosse contrario (come e' avvenuto recentemente nel processo Bassolino quando a Radio Radicale e' stata negata la registrazione integrale) la parte interessata potrebbe rivolgere l'istanza al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo.
Donatella Poretti
(1) subemendamento 1.809/1 Poretti, Perduca, Bonino
All'emendamento 1.809, lettera a), sostituire il comma con il seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, dal giudice che procede, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. In caso di diniego dell'autorizzazione l'istanza può essere riproposta dalla parte interessata al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo».