La decisione con la quale il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR del Lazio n. 7076 dello scorso mese di luglio lascia intatta la sostanza del problema. Il TAR del Lazio aveva dichiarato illegittima l’attribuzione del credito scolastico da parte dei docenti di religione cattolica, per la particolare natura di tale insegnamento, e dei docenti di attività alternative, per la discriminazione operata nei confronti di coloro che non si avvalgono dell’irc ma nel loro pieno diritto non scelgono alcuna attività. Il Consiglio di Stato, pur tenendo conto dello “stato di non obbligo” stabilito dalla Corte Costituzionale per i non avvalentisi, stravolge la logica del TAR negando l’esistenza di discriminazioni. Lo fa con evidente imbarazzo, laddove afferma che coloro che hanno un buon profitto possono ottenere un buon punteggio di credito, anche senza il contributo del docente di r.c. o di attività alternative!!!
La nostra difesa della limpida, laica, democratica sentenza del TAR del Lazio non arretra; anzi, trae maggior forza da alcune indicazioni contenute nella stessa decisione del 7 maggio 2010 del Consiglio di Stato.
- Viene ribadito il particolare status dell’irc , insegnamento che sulla base della normativa vigente non dà luogo a voti. Vengono così definitivamente vanificati i tentativi di trasformare il giudizio in voti, messi in atti anche dal MIUR.
-Viene vivamente “bacchettata” la ministra per non rendere effettiva la possibilità di attività alternative in tutte le scuole, per far sì che chi desideri non avvalersi dell’irc e scegliere un’attività didattica e formativa sia in grado di farlo. Viene sottolineato che ciò non pregiudicherebbe in alcun modo la scelta di chi intende frequentare l’irc, rispondendo questa scelta unicamente a “un interrogativo della coscienza”.
Al ministro Gelmini chiediamo: che fine fanno i fondi attribuiti dallo Stato agli Uffici Scolastici Regionali per l’attivazione delle attività alternative? Perché non vengono assegnati alle scuole?
Ma la ministra ci sembra piuttosto orientata a disobbedire al Consiglio di Stato, dal momento che nel nuovo Regolamento sulla Valutazione degli alunni (DPR 122 dell’agosto 2009) esclude addirittura il docente di attività alternative dal Consiglio di Classe, paragonandolo ai docenti esterni occasionali per i quali è prevista in sede di scrutinio e attribuzione del
credito semplicemente una preventiva nota scritta…
Comitato Per la scuola della Repubblica, Firenze