Il tribunale di Firenze ha accolto il reclamo che avevamo presentato dopo la pronuncia (ex art. 700 c.p.c.) con cui era stato disposto l'oscuramento di un forum dove i consumatori scrivevano sulla loro esperienza (negativa) con la società di consulenza finanziaria di Fabio Oreste. Secondo il giudice di primo grado, invece, questo forum non “meritava di esistere” perché, sebbene il nostro ordinamento tuteli il diritto di libera espressione delle proprie opinioni, non tutela l'anonimato.
Abbiamo quindi presentato appello, assistiti dai nostri legali avv. Claudia Moretti ed Emmanuela Bertucci, non tanto e non solo per la vicenda in sé o per prendere posizione sulle vicende descritte dai consumatori, ma per affermare il diritto degli stessi a confrontarsi liberamente e a scambiare opinioni.
Dopo un'udienza a dicembre scorso saltata grazie all'organizzazione non amica dei cittadini dello specifico tribunale, a febbraio s'é tenuto il dibattimento e, con ordinanza resa nota ora, il Tribunale di Firenze ha accolto le nostre ragioni e, sebbene abbia ritenuto che il titolo del forum debba essere modificato, ha riformato la precedente decisione riaprendo i contenuti della pagina oscurata.
In primo luogo ha chiarito come. «[...] il sig. Oreste non ha alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale nel campo della consulenza in materia di mercato finanziario».
In secondo luogo ha ribadito (conformemente a quanto deciso dalla Cassazione con la recente sentenza n. 10535 del 10 marzo 2009), che «in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet non può applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per l'omissione del controllo sul contenuto».
Ha infine ritenuto non diffamatori i commenti, sebbene critici, contenuti nel forum e pertanto ne ha disposto la riapertura, ordinandoci tuttavia di cambiarne il titolo, troppo negativo e non corrispondente, secondo l'ordinanza, ai suoi contenuti.
Decisione, quest'ultima, che parte da un presupposto di fatto errato, cioè che l'Aduc abbia dato il titolo al forum, titolo che invece è stato scelto da chi ha aperto il forum e che la stessa ordinanza ha tutelato nella propria libertà di espressione (per i contenuti, quindi, ma non per il titolo...). Presupposto di fatto errato con cui ci hanno condannato al pagamento del 50% delle spese di Fabio Oreste nel primo grado, mentre ha compensato tra le parti le spese di questo secondo grado... anche se, proprio la logica con cui ci ha condannato a queste spese, avrebbe dovuto indurre a far pagare alla nostra controparte le spese della seconda ordinanza... ma forse pretendiamo troppo se chiediamo che la giustizia non vada avanti con “un colpo alla botte ed un altro al cerchio”... Ovviamente, nella causa ordinaria, faremo opposizione anche a questo “errore di fatto”.
Qui il testo della sentenza di oggi
ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori