DAL WALL STREET JOURNAL
Di seguito il testo del proclama della Casa Bianca e l'ordine esecutivo del Presidente Barack Obama, finalizzati ad assicurare ai Democratici antiabortisti che i fondi federali non saranno utilizzati per finanziare l'aborto nell'ambito dell'innovata legislazione sull'assistenza sanitaria
LA CASA BIANCA
Ufficio Stampa
Per immediato rilascio, 21.03.2010
DICHIARAZIONE DAL DIRETTORE ALLE COMUNICAZIONI
DAN PFEIFFER
Oggi, l'annuncio del Presidente sull'emanazione di un ordine esecutivo a seguito dell'approvazione della riforma sulle assicurazioni sanitarie private, che riaffermerà la propria consistenza con restrizioni di lungo periodo sull'utilizzo di fondi federali per l'aborto.
Mentre la legge, nel testo approvato, mantiene la normativa corrente, l'ordine esecutivo fornisce una salvaguardia ulteriore per assicurare che lo status quo sia confermato e rafforzato e che le restrizioni della normativa sanitaria contro il finanziamento pubblico all'aborto non possano essere aggirate.
Il Presidente ha fin dall'inizio affermato che questa riforma sull'assicurazione sanitaria avrebbe dato luogo a rovesciamenti dell'attuale situazione. La legislazione sanitaria ed il relativo ordine esecutivo sono coerenti con questo principio.
Il Presidente è grato per lo strenuo sforzo dei leader di ambedue gli schieramenti che si sono venuti a formare su questa tematica, per portare avanti uno stile dialettico che permettesse al disegno di legge di proseguire nel proprio percorso.
Segue il testo dell'Ordine Esecutivo:
Ordine Esecutivo
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che assicura il rafforzamento e l'implementazione di restrizioni contro l'aborto nella protezione dei pazienti assistiti e nel provvedimento di presa in carico garantita
Con l'Autorità di cui sono investito, quale Presidente, dalla Costituzione e dalle legge degli USA, in relazione al “Provvedimento di protezione e presa in carico dei pazienti” (approvato nel marzo 2010), di seguito ordino che:
Sezione 1. Politica Pubblica
Il provvedimento mantiene le attuali restrizioni dell'Emendamento Hyde sul governo della politica degli aborti ed estende quelle restrizioni al nuovo regime di assicurazione sanitaria. In base al provvedimento, le attuali leggi federali in materia di obiezione di coscienza (…) rimangono intatte e le nuove protezioni proibiscono discriminazioni nell'accesso ai servizi sanitari dovute alla decisione di non erogarli, alla possibilità di pagarli, fornire copertura o ricorrere all'aborto.
Numerose agenzie esecutive hanno un ruolo nell'assicurare che queste restrizioni siano rafforzate, incluso il Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali, l'Ufficio di Gestione e Bilancio, e l'Ufficio di Organizzazione del Personale.
Sezione 2. Vincoli puntuali inerenti la Proibizione del finanziamento pubblico all'Aborto nella Poliza Assicurativa
Il provvedimento proibisce espressamente l'uso di fondi pubblici, derivanti da nuove tasse o da tagli alla spesa, per finanziare prestazioni inerenti l'aborto (ad eccezione dei casi di stupro o incesto, o quando la vita della donna è a rischio) nell'ambito dell'assicurazione sanitaria che sarà operativa entro il 2014. Il provvedimento impone inoltre specifici requisiti di spesa e contabilità per assicurare che i fondi federali non siano utilizzati per prestazioni di aborto (ad eccezione dei casi di stupro o incesto, o quando la vita della donna è a rischio), e prevede che commissari assicurativi sanitari assicurino che i fondi assicurativi siano gestiti dalle compagnie assicurative in accordo ai principi di contabilità generale previsti, alle circolari federali di gestione dei fondi, alle linee guida federali in materia di contabilità.
Io stesso stabilisco che il Direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio ed il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali sviluppino, entro 180 giorni dalla presente, un modello di linee guida gestionali che i commissari assicurativi sanitari utilizzino nel determinare se i piani assicurativi siano conformi ai requisiti di legge, stabiliti nella Sezione 1303 del provvedimento, al fine di ottenere il contributo finanziario federale. Le linee guida dovrebbero inoltre offrire informazioni tecniche che gli Stati dovrebbero seguire per condurre revisioni indipendenti nei confronti delle compagnie assicurative che partecipano al sistema assicurativo sanitario. Nello sviluppare queste linee guida, il Direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio ed il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali dovrebbero confrontarsi con le agenzie esecutive e con gli uffici che hanno esperienza nei principi di contabilità, come, ma non solo, il Dipartimento del Tesoro, e con la Ragioneria federale. Nel completare queste linee guida, il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali dovrebbe puntualmente avviare un'attività per la produzione normativa di regolamenti, da implementare con legge, per interpretare i criteri di gestione previsti dall'atto, e dovrebbe fornire linee guida per individuare i commissari assicurativi sanitari e per attenersi alle linee guida.
Sezione 3. Programma del Centro di Salute Pubblica
Il provvedimento istituisce un nuovo Centro di Salute Pubblica, finanziato nell'ambito del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali, che eroga fondi federali aggiuntivi per il proprio programma. Le leggi attuali proibiscono a questi centri di utilizzare fondi federali per erogare prestazioni di aborto (ad eccezione dei casi di stupro o incesto, o quando la vita della donna è a rischio), come risulta dall'Emendamento Hyde e dai regolamenti di lungo termine riferiti ad Hyde.
Secondo il provvedimento, i riferimenti ad Hyde dovrebbero applicarsi alle autorizzazioni ed approvazioni dei fondi del Centro di Salute Pubblica sotto la Sezione 10503 e tutte gli altri precetti di legge. Io stabilisco che il Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali assicuri che gli amministratori del programma ed i destinatari dei fondi federali siano consapevoli e si adeguino alle limitazioni sulle prestazioni di aborto imposti al Centro di Salute Pubblica dalle leggi correnti. Tali azioni dovrebbero includere, ma non limitarsi a, l'aggiornamento del Regolamento di erogazione dei fondi del Centro e a varare nuove norme interpretative.
Sezione 4. Regole generali.
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