LA REGOLA: COSA PREVEDE LA LEGGE?
A seguito della legge costituzionale n. 1 del 1999 (che introdusse, per le regioni ordinarie, l'elezione diretta dei presidenti di regione), la legge quadro dello Stato n. 165 del 2004 ha fissato alcuni “principi generali” cui le regioni sarebbero state vincolate nel rinnovare la propria legislazione elettorale.
Tra questi, vi è il principio della “non immediata rieleggibilità”, allo scadere del secondo mandato, del presidente della giunta regionalea suffragio universale e diretto (in pratica, un “divieto di terzo mandato” consecutivo per i governatori).
Due sono i punti più “controversi” di tale normativa:
I - tale principio è “direttamente applicabile” (a prescindere dall'emanazione di una conforme legge regionale)?
II - inoltre, lo stesso deve intendersi “retroattivo” (nel novero dei mandati consecutivi, dunque, devono ricomprendersi anche quelli precedenti l'entrata in vigore della legge n. 165 del 2004)?
Pur essendo vero che il legislatore statale non si è espresso in maniera inequivoca, la risposta comunemente data dal mondo giuridico-accademico è, però, positiva ad entrambi i quesiti.
È vero, infatti, che la legge del 2004 rinvia, per la “disciplina di dettaglio”, alla legislazione regionale (che, colpevolmente, in alcune regioni, tra cui Lombardia ed Emilia Romagna, non è ancora stata emanata), ma i maggiori costituzionalisti si sono espressi in favore della “diretta applicabilità” del principio su esposto.
Se così non fosse, del resto, si otterrebbe il risultato paradossale:
- di vincolare le regioni “solerti” (nell'approvare una nuova legislazione regionale) a dare immediata applicazione alla legge dello Stato;
- e di premiare, di contro, le regioni “inadempienti” (lasciandole libere di violare apertamente un “principio fondamentale” sancito da una legge dello Stato)!
Gli esperti, inoltre, concordano nel sostenere la “retroattività” del divieto.
Per far scattare il “vincolo del doppio mandato”, quindi, occorre tenere conto:
- non solo dei mandati vigenti (o successivi) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 2004;
- bensì anche di tutti quelli “immediatamente precedenti” all'entrata in vigore della legge.
QUANDO LA POLITICA SI PONE “AL DI SOPRA DELLE LEGGI”…
Cosa sta avvenendo, invece, in Lombardia ed Emilia Romagna (come per par condicio, la prima roccaforte di Silvio Berlusconi, la seconda storica “regione rossa”)?
In Lombardia Roberto Formigoni, che governa la regione dal 1995 (ossia da ben 15 anni e tre mandati consecutivi), è ricandidato per la quarta volta successiva alla presidenza della regione.
In Emilia Romagna, invece, Vasco Errani, che presiede la regione dal 1999 (ossia da 11 anni), è ricandidato per la terza volta consecutiva!
Tutto questo:
- nel più palese “dispregio della legge”(che rende “ineleggibili” entrambi i candidati, come dichiarato da Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale);
- e nel più comodo “silenzio bipartisan” parte degli schieramenti avversi (sembra quasi che il centrodestra e il centrosinistra abbiano siglato un tacito “accordo di non belligeranza”, avendo interesse comune a non denunciare pubblicamente la questione!).
Il problema che ciò solleva riguarda il funzionamento stesso di una democrazia moderna.
Ossia, può il mero consenso elettorale (la “sostanza” di una democrazia):
- derogare impunemente alle “forme” (introdurre deroghe alla legge “non previste dalla legge”)?
- E, dunque, legittimare candidature di per sé “illegittime”?
Questa “anomalia” si trasforma in “paradosso” nel caso del Pd, forse l'unico partito in Italia ad avere uno statuto che (all'art. 22) afferma testualmente che «gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi (o per un arco temporale equivalente)».
Uno statuto, evidentemente, democratico ma ampiamente “violato” (visto, tra l'altro, che lo stesso documento stabilisce per i parlamentari del Pdun limite di tre mandati consecutivi, anch'esso vistosamente sottoposto a “deroghe impreviste”: si veda il caso dell'on. Massimo D'Alema).
In un Paese normale:
- tali candidature avrebbe suscitato una sentita reazione indignata da parte, prima ancora che dei cittadini, degli stessi esponenti dei partiti e dei loro militanti;
- e le leggi dovrebbero prevalere sul mero “consenso” (o, tanto più, sui sondaggi), poiché espressione di un Parlamento chiamato proprio a dar “forma legislativa” al consenso liberamente espresso dai cittadini nelle urne!
In Italia, invece, le cose funzionano diversamente, prevalendo:
- sia un comune disprezzo per le regole, per le formalità e per i controlli (la “deroga” è l'unica vera regola, mentre la legalità l'eccezione!);
- sia una generalizzata esaltazione della funzione “auto-legittimante” del consenso elettorale, capace di prevalere finanche sulle leggi dello Stato o sulle decisioni della Magistratura (il voto popolare è regolarmente utilizzato come “colpo di spugna” con cui sanare irregolarità o mascherare misfatti e cattivi costumi!).
La vera “anomalia politica italiana”, dunque, è il mancato rispetto delle regole, quasi “per principio”!
E, purtroppo, le recenti “peripezie” nella presentazione delle liste Polverini nel Lazio e Formigoni in Lombardia (con conseguente “decreto salva irregolarità”) rappresentano solo l'ennesima ulteriore conferma...
Gaspare Serra