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Isabella Cusanno. Riportare Equitalia nella legalità. Lettera aperta a Berlusconi e Tremonti
24 Novembre 2009
 

Ill. mo Presidente del Consiglio

Ill. ministro dell'Economia

Qualche giorno fa, nel mio studio, è venuto l'ennesimo cliente sconvolto. Era andato in banca per pagare gli stipendi dei propri dipendenti (sedici) ed aveva trovato il conto bloccato per un pignoramento Equitalia nelle forme dell'art.72 bis del DPR 602/1973, pignoramento che non gli era stato notificato. La banca aveva approfittato dell'occasione per comunicargli che gli negava l'accensione di un mutuo anche se già concordato.

Il mio cliente era ovviamente disperato e si sentiva così in colpa da considerarsi degno delle peggiori punizioni, apprestandosi quindi a dire addio alla propria attività lavorativa. Per rincuorarlo gli ho raccontato a mo' di favoletta uno scampolo di storia tratto dal 'Mercante di Venezia' e riadattato in semplicità: un mercante veneziano perde tutto, nave e carico, a causa di una tempesta. Il suo finanziatore lo trascina davanti al giudice veneziano per l'adempimento del contratto e della clausola di garanzia che prevedeva l'asportazione di un pezzo di carne viva dal petto del disgraziato debitore. Porzia, nei panni del giudice, così sancisce: “Incidi pure, ma il contratto non parla né di una goccia di sangue né di un lembo di pelle. Ed alla prima goccia di sangue che il tuo debitore verserà ti farò arrestare per tentato omicidio di un cittadino veneziano”.

Bella questa conclusione? Perché nessuno può essere ucciso per i suoi debiti, o reso schiavo o vessato, o affamato, e bello anche quel “cittadino veneziano”. Come ci farebbe piacere sapere che lo Stato è orgoglioso di noi, di ciascuna delle persone che vivono ed operano nel nostro territorio, tanto da proteggerlo da ogni abuso, da chiunque commesso sul proprio suolo.

Ricordate “La misericordia si addice al re più della corona”, la misericordia che da benevola condiscendenza può essere interpretata oggi come fratellanza pacifica.

Avete mai letto quanto contenuto nel sito Equitalia? C'è un articolo sull'ordinanza della Corte Costituzionale che ritiene non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 72 bis. Equitalia mi sembra che dimentica spesso che è il diritto il giusto mezzo, e che la giustizia non concede mai a nessuno di comportarsi da vincitore in battaglia. La Corte Costituzionale assicura la fondatezza della legittimità dell'articolo in questione perché -specifica- il pignoramento esattoriale come qualsiasi altro pignoramento va sempre notificato al debitore e questo permette al soggetto debole di provvedere alla verifica di quanto gli viene richiesto, al pagamento o all'opposizione.

È vero: non è permessa l'opposizione ai sensi degli art. 615 e 617 cpc per i ruoli esattoriali con particolare riferimento ai difetti di notifica degli atti esecutivi. Ma un conto sono i ruoli esattoriali e un conto sono gli altri crediti non esattoriali che Equitalia continua a trattare come tali. Un conto è il difetto di notifica ed altro è l'inesistenza della notifica. La norma non può essere utilizzata forzatamente come una mannaia del boia, neppure per garantire i crediti dello Stato. Leggevo in questi giorni che Lei, ministro Tremonti, ribadisce la necessità della riduzione delle aliquote anche come mezzo per ridurre l'evasione fiscale. Bene. Mi domando: un'esecuzione come quella descritta non fa altrettanti danni ai contribuenti ed allo Stato?

Volete altri esempi?

Tizio (sono fatti accaduti e vincolati dal segreto professionale) chiude la sua impresa nel 1998, nel 2009 gli viene comunicata l'avvenuta trascrizione ipotecaria sulla sua casa per omesso pagamento dell'Iva del 2001.

Ancora?

Tizio paga a suo tempo il condono in una rata unica stralciando dalle voci che gli comunica Equitalia quella che non poteva essergli richiesta perché opposta e su cui pendeva un provvedimento del giudice adito. Comunica con lettera raccomandata ad Equitalia la sua scelta. Nel 2009 gli viene notificato fermo amministrativo dell'auto per gli importi condonati perché Equitalia ha ritenuto acconto il versamento effettuato in unica rata e non essendo stata versata la seconda rata (che il contribuente riteneva non dovuta) ha considerato il debitore decaduto dal beneficio del condono e quanto versato mero acconto.

Inoltre, per descrivere l'uso che Equitalia fa dell'istituto della rateizzazione ci vorrebbe molto più di una semplice lettera.

Per questo non disturbo oltre, ma se ci fosse bisogno di altri esempi sono a disposizione.

Ogni giorno -noi avvocati e cittadini contribuenti- scopriamo un modo nuovo di interpretare la legge che porta il marchio Equitalia.

E così vogliate perdonare quello che non è un semplice sfogo, ma l'amara considerazione che questo Paese -che vanta una storia e una tradizione di giuristi di grande intelletto ed umanità, dai pretori romani ai Beccarla, dai Calamandrei ai giuslavoristi di qualche decennio fa- ora si impiglia nella rete dell'utile ad ogni costo ed a scapito dei diritti dei cittadini.

Con ossequio


Avv. Isabella Cusanno, legale Aduc


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Dir. responsabile Enea Sansi - Reg. Trib. Sondrio n. 208 del 21/12/1989 - ISSN 1124-1276 - R.O.C. N. 32755 LABOS Editrice
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